Art. 2. Principi e finalita' 1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita': a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sui piano culturale, della solidarieta' e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale; b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali; c) consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente; d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunita', attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale; e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile al sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001, ed in raccordo con i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all'Art. 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione; f) promuovere il senso di appartenenza alla comunita' regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario; g) valorizzare, ai sensi della legge n. 230 del 1998, il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarieta', la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.