Art. 2.
                        Principi e finalita'
    1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalita':
      a) sostenere  e  sviluppare il servizio civile, quale occasione
di  crescita  e  valorizzazione  della  persona in tutto l'arco della
vita,  con  particolare  riferimento  al  mondo  giovanile, sui piano
culturale,  della  solidarieta' e della cittadinanza attiva come temi
coessenziali  all'educazione,  all'istruzione ed alla formazione, per
concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;
      b) favorire  l'ingresso  nel mondo del lavoro per i giovani con
aumentata consapevolezza dei temi sociali;
      c) consentire  alla  collettivita'  di  fruire  dell'esperienza
degli  adulti  e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di
scambio   dei  valori  interculturali  e  intergenerazionali,  in  un
contesto di formazione permanente;
      d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante
risorsa della comunita', attraverso progetti finalizzati a soddisfare
i  bisogni  sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione
civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;
      e) sostenere,   sentita  la  struttura  statale  competente  in
materia  di  servizio  civile  al sensi della legge n. 230 del 1998 e
della  legge  n.  64  del  2001,  ed  in raccordo con i coordinamenti
provinciali  degli  enti  di  servizio civile, di cui all'Art. 16, le
necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;
      f)   promuovere   il   senso  di  appartenenza  alla  comunita'
regionale,   nazionale,  europea  ed  internazionale,  attraverso  lo
sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;
      g) valorizzare,  ai  sensi  della  legge  n.  230  del 1998, il
diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli
eserciti  e  promuovere  la  cultura della pace, della non violenza e
della  solidarieta',  la  cooperazione  decentrata,  gli  scambi ed i
gemellaggi,  il  confronto  interculturale,  i  diritti  umani, quali
efficaci  fattori  di  prevenzione  della  guerra  e di ogni forma di
degenerazione armata dei conflitti.