Art. 3. O b i e t t i v i 1. Sono obiettivi della presente legge: a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale; b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, c) recepire la progettualita' quale modalita' necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale; d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla presente legge; e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e nonviolente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il sostegno allo sviluppo delle comunita', la protezione civile.