Art. 3.
                         O b i e t t i v i
    1. Sono obiettivi della presente legge:
      a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;
      b) garantire  l'accesso al servizio civile regionale a tutte le
persone  senza  distinzione  di  sesso  o di appartenenza culturale o
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza,
      c) recepire la progettualita' quale modalita' necessaria per la
realizzazione  degli  interventi  di  servizio civile, costituendo un
sistema  regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti
preferibilmente  insieme  allo Stato ed alle altre regioni e pertanto
validi su tutto il territorio nazionale;
      d) integrare  gli interventi di servizio civile nell'attuazione
della  legislazione  regionale di settore per le materie connesse con
quelle previste dalla presente legge;
      e) promuovere  ed  incentivare  particolari  ambiti progettuali
innovativi,  quali  i  corpi  civili  di pace, le forme alternative e
nonviolente  di  intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il
sostegno allo sviluppo delle comunita', la protezione civile.