Art. 4. Azioni e strumenti 1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'Art. 3 sono individuati i seguenti strumenti: a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentita la direzione scolastica regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, non violenza, difesa non armata, solidarieta', diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile; b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani tra i 15 ed i 18 anni, nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'Art. 8, con modalita' di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi scolastici e, piu' in generale, nell'obbligo formativo, sentita la direzione scolastica regionale; c) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dai dieci ai ventiquattro mesi, svolte da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni; d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, ai sensi della legge n. 230 del 1998; e) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dagli otto ai dodici mesi, svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettivita', secondo le modalita' previste dalla presente legge; f) le attivita' formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile. 2. Per realizzare tali finalita' sono istituiti: a) l'elenco regionale degli enti di servizio civile; b) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio; c) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate; d) la conferenza regionale sul servizio civile; e) la consulta regionale per il servizio civile.