Art. 4.
                         Azioni e strumenti
    1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'Art. 3 sono
individuati i seguenti strumenti:
      a) le  azioni  formative,  informative  e  di sensibilizzazione
rivolte  agli  studenti  che  adempiono  l'obbligo formativo, ai loro
insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di
aggregazione,   nell'ambito  dell'autonomia  scolastica,  sentita  la
direzione  scolastica regionale ed in coordinamento con le previsioni
della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per
la  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo e i paesi in via di
transizione,  la  solidarieta'  internazionale e la promozione di una
cultura  di  pace).  Le  azioni sono relative ai seguenti temi: primo
soccorso, protezione civile, cultura della pace, non violenza, difesa
non   armata,   solidarieta',   diritti  umani,  competenze  sociali,
partecipazione solidale e responsabile;
      b) le  prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai
giovani  tra  i  15  ed i 18 anni, nell'ambito dei progetti d'impiego
predisposti  ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'Art.
8,  con  modalita'  di  svolgimento,  attestazione  e  valorizzazione
dell'esperienza  opportunamente  adeguate  ed  integrate nei percorsi
scolastici  e,  piu'  in generale, nell'obbligo formativo, sentita la
direzione scolastica regionale;
      c) le  prestazioni  di  servizio  civile  volontario, di durata
variabile  dai  dieci ai ventiquattro mesi, svolte da giovani di eta'
compresa tra i 18 ed i 28 anni;
      d) le  prestazioni  di  servizio civile alternative al servizio
militare  di  leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, ai sensi
della legge n. 230 del 1998;
      e) le  prestazioni  di  servizio  civile  volontario, di durata
variabile  dagli  otto  ai dodici mesi, svolte da adulti e da anziani
che  in  modo  spontaneo  e gratuito dedicano il proprio tempo libero
alla  collettivita',  secondo  le  modalita'  previste dalla presente
legge;
      f) le   attivita'  formative  e  di  addestramento  rivolte  ai
volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.
    2. Per realizzare tali finalita' sono istituiti:
      a) l'elenco regionale degli enti di servizio civile;
      b) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo
sistema di monitoraggio;
      c) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del
servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
      d) la conferenza regionale sul servizio civile;
      e) la consulta regionale per il servizio civile.