Art. 5. Funzioni della Regione, delle province e dei comuni 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare: a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile; b) cura la tenuta dell'elenco regionale degli enti di servizio civile, di cui all'Art. 8, nonche' dell'elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'Art. 17, comma 4; c) esamina ed approva i progetti di servizio civile; d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'arti. 13, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate; e) svolge l'attivita' ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge. 2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attivita' propositive e consultive della consulta regionale per il servizio civile di cui all'Art. 20. 3. Le province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in rappresentanza degli enti di servizio civile. 4. I comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo le modalita' di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.