Art. 5.
         Funzioni della Regione, delle province e dei comuni
    1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e
vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:
      a) predispone   il   documento   di   programmazione  triennale
regionale del servizio civile;
      b) cura  la tenuta dell'elenco regionale degli enti di servizio
civile,  di  cui all'Art. 8, nonche' dell'elenco dei responsabili del
servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'Art. 17, comma 4;
      c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;
      d) cura  la  gestione  della  banca  dati e coordina il sistema
informativo,  di  cui  all'arti.  13,  per  garantire  la  scelta del
servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;
      e) svolge  l'attivita'  ispettiva e di vigilanza sulla corretta
applicazione della presente legge.
    2.  La  Regione,  per  lo  svolgimento delle proprie funzioni, si
avvale  delle  attivita'  propositive  e  consultive  della  consulta
regionale per il servizio civile di cui all'Art. 20.
    3.  Le  province  esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del
territorio  e  delle  risorse  del  servizio  civile,  garantendo  il
rispetto   dei   criteri   fissati  dalla  Regione,  incentivando  la
costituzione   degli   organismi   provinciali  di  coordinamento  in
rappresentanza degli enti di servizio civile.
    4.  I  comuni  esercitano  la  funzione di tutelare la scelta dei
giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza,
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 12, anche nel periodo di
sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.