Art. 6. S o g g e t t i 1. Sono soggetti proponenti le attivita' di servizio civile regionale gli enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli enti di servizio civile sono, altresi', titolari della formazione per gli obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla realizzazione dei progetti. 2. Gli enti di servizio civile possono associarsi in coordinamenti provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e coprogettazione. 3. Possono prestare attivita' di servizio civile: a) prioritariamente i giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28 anni, secondo le condizioni di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), ed i giovani dai 15 ai 18 anni d'eta', secondo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b); b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a quello militare; c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'Art. 4, comma 1, lettera e). 4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari di attivita' di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario, con modalita' e strumenti adeguati a questa particolare fascia di eta'. Sono inoltre destinatari di attivita' informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne facciano esplicita richiesta, nonche' le famiglie, al fine di facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei figli. 5. I cittadini e le comunita' sono beneficiari delle attivita' di servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio civile.