Art. 6.
                          S o g g e t t i
    1.  Sono  soggetti  proponenti  le  attivita'  di servizio civile
regionale  gli enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli enti
di  servizio civile sono, altresi', titolari della formazione per gli
obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione
dei   programmi,   alla  coprogettazione  degli  interventi  ed  alla
realizzazione dei progetti.
    2.   Gli   enti   di   servizio   civile  possono  associarsi  in
coordinamenti  provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di
monitoraggio    dei    bisogni   territoriali,   di   programmazione,
orientamento, informazione e coprogettazione.
    3. Possono prestare attivita' di servizio civile:
      a) prioritariamente i giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 28
anni,  secondo  le condizioni di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c),
ed  i  giovani dai 15 ai 18 anni d'eta', secondo le condizioni di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b);
      b) gli   obiettori   di  coscienza  che  adempiono  all'obbligo
costituzionale  di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a
quello militare;
      c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'Art. 4,
comma 1, lettera e).
    4.   I   minorenni   frequentanti  la  scuola  dell'obbligo  sono
destinatari  di  attivita' di sensibilizzazione, sui temi ed i valori
inerenti  il  servizio  civile  volontario, con modalita' e strumenti
adeguati   a   questa   particolare  fascia  di  eta'.  Sono  inoltre
destinatari   di   attivita'   informativa   sui  medesimi  temi  gli
insegnanti, che ne facciano esplicita richiesta, nonche' le famiglie,
al  fine  di  facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli
allievi e dei figli.
    5. I cittadini e le comunita' sono beneficiari delle attivita' di
servizio  civile.  La  programmazione  regionale  garantisce a questi
soggetti  livelli  minimi  di  servizio, attraverso la definizione di
standard  di  approvazione  e  valutazione  dei  progetti di servizio
civile.