Art. 7. Programmazione 1. Il consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'Art. 3, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, sentito il parere della consulta regionale di cui all'Art. 20. 2. Il documento di programmazione triennale regionale definisce: a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale; b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione; c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta; d) i tempi e le modalita' di attuazione della programmazione regionale; e) le priorita' ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validita' triennale. 3. La giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati: a) la capacita' d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello militare; b) le priorita' d'intervento articolate nei settori indicati all'Art. 9; c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione; d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'Art. 13, con particolare riferimento agli enti iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 8, nonche' il sostegno ai progetti di servizio civile; e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarita' dell'attivita' formativa degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno ai coordinamenti provinciali, di cui all'Art. 16, ed il sostegno agli enti; f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti approvati e che si realizzano sul territorio regionale; g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di approvazione di cui all'Art. 14; h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile. 4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in collaborazione con i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile. 5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle risorse umane e finanziarie disponibili per le finalita' della presente legge.