Art. 7.
                           Programmazione
    1.  Il  consiglio  regionale, per realizzare gli obiettivi di cui
all'Art.  3,  approva  il  documento  di programmazione triennale del
servizio  civile,  sentito  il parere della consulta regionale di cui
all'Art. 20.
    2. Il documento di programmazione triennale regionale definisce:
      a) i  settori  prioritari  di  svolgimento  del servizio civile
regionale;
      b) i  criteri  di  ammissione  dei  volontari  ed  i criteri di
organizzazione   del   servizio   civile   regionale,  finalizzati  a
consentire la massima partecipazione;
      c) le  forme  di  riconoscimento ed incentivazione del servizio
civile  volontario  e  di  tutela  delle  persone che compiono questa
scelta;
      d) i  tempi  e  le modalita' di attuazione della programmazione
regionale;
      e) le   priorita'  ed  i  criteri  generali  di  ammissione  ed
approvazione  dei  progetti,  in  relazione  alla  prevista validita'
triennale.
    3.  La  giunta  regionale  approva  piani  annuali  attuativi del
documento  di  programmazione  triennale,  nei  quali  devono  essere
individuati:
      a) la  capacita' d'impiego complessiva di volontari in servizio
civile  nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli
obiettori  di  coscienza  in  servizio  civile  alternativo  a quello
militare;
      b) le  priorita'  d'intervento  articolate nei settori indicati
all'Art. 9;
      c) le  azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di
cui  all'Art.  4,  comma  1,  lettera  a),  rivolte agli studenti che
adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie
ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;
      d) i  programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di
quanto  previsto  all'Art.  13, con particolare riferimento agli enti
iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 8, nonche' il sostegno
ai progetti di servizio civile;
      e) i  programmi  formativi, per gli obiettori ed i volontari, e
di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto
della  titolarita'  dell'attivita'  formativa  degli enti di servizio
civile  iscritti  nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno
ai coordinamenti provinciali, di cui all'Art. 16, ed il sostegno agli
enti;
      f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento
e tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti
approvati e che si realizzano sul territorio regionale;
      g) gli  standard  di  selezione  dei  progetti  ed i criteri di
approvazione di cui all'Art. 14;
      h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei coordinamenti
provinciali degli enti di servizio civile.
    4.  L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in
collaborazione con i coordinamenti provinciali degli enti di servizio
civile.
    5.  La  Regione  assicura  una  equa distribuzione sul territorio
delle  risorse umane e finanziarie disponibili per le finalita' della
presente legge.