Art. 8.
           Elenco regionale degli enti di servizio civile
    1.  Presso  la Regione e' istituito l'elenco regionale degli enti
di  servizio civile, in cui si iscrivono gli enti e le organizzazioni
in  possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3 della legge n. 64 del
2001    e   che   svolgono   attivita'   nel   territorio   regionale
dell'Emilia-Romagna.
    2.  All'elenco  regionale  possono  iscriversi  le sedi locali di
assegnazione  degli  enti  titolari  di  convenzione  o di progetti a
carattere nazionale, iscritti all'albo nazionale.
    3.  L'iscrizione all'elenco regionale ha valore di accreditamento
presso  la  Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione
alle  priorita'  definite  in  sede  di  documento  di programmazione
regionale  triennale  del  servizio  civile,  l'inserimento nei piani
annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:
      a) dalla  Regione, per gli enti di servizio civile che svolgono
attivita' esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale;
      b) dalla  struttura  statale competente ai sensi della legge n.
64  del  2001, per le sedi locali di assegnazione degli enti titolari
di  convenzione  o  di  progetti  a  carattere  nazionale presenti in
Regione.
    4.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  stabilisce  le  modalita'  di gestione e l'articolazione
dell'elenco  regionale  degli  enti di servizio civile, prevedendo le
modalita'  d'iscrizione,  in apposite sezioni, degli enti di servizio
civile   di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e  dei
coordinamenti  provinciali  di  cui  all'Art. 16, nonche' la verifica
della permanenza dei requisiti.