Art. 8. Elenco regionale degli enti di servizio civile 1. Presso la Regione e' istituito l'elenco regionale degli enti di servizio civile, in cui si iscrivono gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3 della legge n. 64 del 2001 e che svolgono attivita' nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna. 2. All'elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di assegnazione degli enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'albo nazionale. 3. L'iscrizione all'elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione alle priorita' definite in sede di documento di programmazione regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani annuali attuativi dei progetti approvati distintamente: a) dalla Regione, per gli enti di servizio civile che svolgono attivita' esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale; b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del 2001, per le sedi locali di assegnazione degli enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in Regione. 4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalita' di gestione e l'articolazione dell'elenco regionale degli enti di servizio civile, prevedendo le modalita' d'iscrizione, in apposite sezioni, degli enti di servizio civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei coordinamenti provinciali di cui all'Art. 16, nonche' la verifica della permanenza dei requisiti.