(Pubblicata nel suppl. straor. n. 4 al Bollettino ufficiale
         della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    Principi generali e finalita'
    1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza
e solidarieta' di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del
principio  di  sussidarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione e
nel  rispetto  delle  leggi  dello  Stato,  disciplina e riordina gli
interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale,
assicura  alle  persone  e  alle  famiglie  un  sistema  integrato di
interventi  e  servizi  sociali, promuove interventi per garantire la
qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti
di   cittadinanza,  previene,  elimina  o  riduce  le  condizioni  di
disabilita',   di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e  familiare
derivanti   da   inadeguatezza  di  reddito,  difficolta'  sociali  e
condizioni di non autonomia.
    2.  La  presente  legge  promuove  la  partecipazione  attiva dei
cittadini,   il  contributo  delle  organizzazioni  sindacali,  delle
associazioni  sociali  e di tutela degli utenti per il raggiungimento
dei  fini  istituzionali  di  cui all'Art. 1, comma 1, della legge n.
328/2000,  assumendo  il  confronto e la concertazione come metodo di
relazione  con  le  suddette organizzazione gli altri soggetti di cui
all'Art. 4, comma 5, della presente legge.
    3.  La  Regione  riconosce la centralita' delle comunita' locali,
intese  come  sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le
famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze
e  responsabilita',  per  promuovere  il miglioramento della qualita'
della vita e delle relazioni tra le persone.
    4.  La  Regione  riconosce  e  sostiene  il ruolo peculiare delle
famiglie   nella   formazione  e  nella  cura  della  persona,  nella
promozione  del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.
Al  fine  di  migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi,
gli  enti  gestori  coinvolgono  e  responsabilizzano le persone e le
famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
    5.  La  presente  legge  favorisce la pluralita' dell'offerta dei
servizi,  garantendo  al  cittadino  la scelta, e consentendo, in via
sperimentale  e  su  richiesta,  la  sostituzione  di una prestazione
economica con un servizio, secondo le modalita' previste dall'Art. 27
della presente legge.
    6.  La  Regione  e  gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze,  riconoscono  e  agevolano  il  ruolo degli organismi non
lucrativi  di  utilita'  sociale, degli organismi della cooperazione,
delle   associazioni  e  degli  enti  di  promozione  sociale,  delle
fondazioni  e  degli  enti  di  patronato,  delle  organizzazioni  di
volontariato, degli entiriconosciuti, delle confessioni religiose con
le  quali  lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore  della  programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
    7.  Alla  gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici  nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione
e  nella  realizzazione  concertata  degli  interventi, organismi non
lucrativi   di   utilita'   sociale,  organismi  della  cooperazione,
organizzazioni  di  volontariato,  associazioni ed enti di promozione
sociale,  fondazioni,  enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema  integrato  di  interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione
delle  iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.