Art. 2.
O g g e t t o
1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi
sociali nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle regioni e agli enti
locali la generalita' delle funzioni e i compiti amministrativi anche
nella materia dei servizi sociali, e nella legge-quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la
materia dei servizi sociali si intendono le attivita' relative alla
predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o
di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona incontra nel
corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un
organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il
pieno e libero sviluppo della persona e delle comunita', escluse
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.