Art. 2. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle regioni e agli enti locali la generalita' delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. 2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attivita' relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunita', escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.