Art. 2.
                            O g g e t t o
    1.  La  presente  legge  disciplina  lo  svolgimento  di tutte le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi
sociali  nel  rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  112,  che ha conferito alle regioni e agli enti
locali la generalita' delle funzioni e i compiti amministrativi anche
nella  materia  dei  servizi  sociali,  e  nella  legge-quadro per la
realizzazione  del  sistema integrato di interventi e servizi sociali
8 novembre   2000,   n.  328,  che  ha  dettato  i  principi  per  la
realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali.
    2.  Per  le  funzioni  e  i compiti amministrativi concernenti la
materia  dei  servizi sociali si intendono le attivita' relative alla
predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o
di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e  superare  le
situazioni  di  bisogno  e di difficolta' che la persona incontra nel
corso  della  sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un
organico  sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il
pieno  e  libero  sviluppo  della  persona e delle comunita', escluse
quelle  assicurate  dal  sistema previdenziale e da quello sanitario,
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.