Art. 3.
Diritto delle prestazioni
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale
e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge,
indipendentemente dalle condizioni economiche:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti;
c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'Art. 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»; e' fatta salva la disciplina di cui all'Art. 18
dello stesso testo unico.
2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1,
residenti in comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle
prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente
legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione
Calabria e le altre Regioni e province autonome; i protocolli
adottati definiscono le condizioni e le modalita' per la fruizione
delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del
comune tenuto all'assistenza, regolando, in particolare i rapporti
economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della
definizione dei protocolli di cui al presente comma, i comuni della
Calabria definiscono accordi con i comuni di residenza dei soggetti
che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti
economici.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i
compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si
estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente
dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non
differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato
concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie
condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo Art.
33.
5. Il comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1
del presente articolo e' identificato facendo riferimento al comune
di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali
l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il
comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 e'
identificato facendo riferimento al comune nel cui territorio si e'
manifestata la necessita' di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero,
necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il
comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i
relativi obblighi secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 4 della
legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di
parametri e criteri fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le
modalita' indicate nel piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad
informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui
possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di
erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate, ai sensi
dell'Art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine
ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'Art. 13
della legge n. 328/2000 e sulla base dello schema generale di
riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi
sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita' agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente,
sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del
relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni
da parte degli utenti, e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti, nonche' le procedure per assicurare la tutela delle
situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e
alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di
rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti,
la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di attivare
ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce
requisito necessario ai fini dell'acreditamento di cui all'Art. 25.
11. E' garantita priorita' di intervento nei confronti dei
soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficolta' di cui
all'Art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I comuni,
sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'Art.
18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per
la valutazione delle condizioni di tali soggetti.