Art. 3. Diritto delle prestazioni 1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche: a) i cittadini italiani; b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'Art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; e' fatta salva la disciplina di cui all'Art. 18 dello stesso testo unico. 2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalita' per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del comune tenuto all'assistenza, regolando, in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i comuni della Calabria definiscono accordi con i comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici. 3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. 4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo Art. 33. 5. Il comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e' identificato facendo riferimento al comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 e' identificato facendo riferimento al comune nel cui territorio si e' manifestata la necessita' di intervento. 6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000. 7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalita' indicate nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. 8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate, ai sensi dell'Art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'Art. 13 della legge n. 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita' agli utenti. 9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti, e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonche' le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi. 10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'acreditamento di cui all'Art. 25. 11. E' garantita priorita' di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficolta' di cui all'Art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'Art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.