Art. 2. Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 1. Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualita' della vita delle comunita' locali, la Regione programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalita', solidarieta', sussidiarieta', cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneita' ed equita' territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 2. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la Regione riconosce ed agevola il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate seconda la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati, promuove la solidarieta' sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocita' e solidarieta' organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, secondo quanto previsto all'Art. 14.