Art. 2.
Principi  generali  della programmazione e organizzazione del sistema
              integrato di interventi e servizi sociali
    1. Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione
del  disagio  e  il  miglioramento  della  qualita'  della vita delle
comunita'  locali,  la  Regione  programma  ed  organizza  il sistema
integrato  degli  interventi  e servizi sociali secondo i principi di
universalita',  solidarieta', sussidiarieta', cooperazione, efficacia
ed   efficienza,   omogeneita'  ed  equita'  territoriale,  copertura
finanziaria    e    patrimoniale,    responsabilita'    ed   unicita'
dell'amministrazione,  autonomia  organizzativa e regolamentare degli
enti locali.
    2. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la Regione
riconosce  ed  agevola il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  riordinate  seconda  la normativa
vigente,  dei  soggetti  del  terzo  settore  e dei soggetti privati,
promuove  la  solidarieta'  sociale  mediante la valorizzazione delle
iniziative  delle  persone,  dei  nuclei  familiari,  delle  forme di
auto-aiuto,  reciprocita'  e  solidarieta'  organizzata,  promuove la
partecipazione  attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali,
delle  associazioni  sociali e di tutela degli utenti, secondo quanto
previsto all'Art. 14.