Art. 3.
          Principi e modalita' per l'erogazione dei servizi
    1.  Il  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi sociali ha
carattere  di  universalita' ed e' organizzato in modo da garantire a
tutti   i   cittadini  pari  opportunita'  di  fruizione  e  completa
accessibilita' ai servizi secondo i seguenti principi:
      a)   rispetto   della   dignita'   della   persona,  della  sua
riservatezza e del suo diritto di scelta;
      b)  riconoscimento  della centralita' della persona quale prima
destinataria  degli  interventi  e  dei  servizi  e  del  ruolo della
famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per
gli interventi e i servizi medesimi;
      c)   sussidiarieta'   verticale   ed   orizzontale,   mirate  a
riconoscere  ed  agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il
ruolo dei soggetti di cui all'Art. 11.
    2.  Le  attivia' dirette al raggiungimento delle finalita' di cui
alla presente legge sono informate alle seguenti modalita' operative:
      a)   differenziazione   degli  interventi  e  dei  servizi  per
garantire  la  pluralita'  di offerta e il diritto di scelta da parte
degli interessati;
      b)  facilitazione  della  conoscenza da parte dei cittadini dei
servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;
      c)  coordinamento  ed integrazione con gli interventi sanitari,
dell'istruzione,  della  giustizia minorile, nonche' con le politiche
attive  della  formazione,  del  lavoro,  delle politiche migratorie,
della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del
territorio;
      d)  sviluppo  della  domiciliarita',  attraverso  interventi  e
servizi  mirati  al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento
della   persona   nel   contesto  familiare,  sociale,  scolastico  e
lavorativo   per   il   superamento   degli   interventi   di  natura
residenziale;
      e)  predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione
del  bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona
singola  o  con  la  famiglia,  che definiscano la natura del bisogno
stesso,  gli  obiettivi  e le modalita' dell'intervento, il costo, la
durata e gli strumenti di verifica;
      f) concorso degli utenti al costo dei servizi;
      g)  gestione  ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti
di  qualita'  predefiniti,  fatta comunque salva la titolarita' della
presa  in  carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
      h)   verifica  degli  interventi  attraverso  un  controllo  di
gestione  atto  a  valutare  l'efficacia  e  l'efficienza dei servizi
erogati;
      i)  adozione  di  misure  atte  a favorire la prevenzione delle
possibili  situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle
famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.