Art. 3. Principi e modalita' per l'erogazione dei servizi 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita' ed e' organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunita' di fruizione e completa accessibilita' ai servizi secondo i seguenti principi: a) rispetto della dignita' della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta; b) riconoscimento della centralita' della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi; c) sussidiarieta' verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'Art. 11. 2. Le attivia' dirette al raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge sono informate alle seguenti modalita' operative: a) differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralita' di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati; b) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi; c) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonche' con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio; d) sviluppo della domiciliarita', attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale; e) predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica; f) concorso degli utenti al costo dei servizi; g) gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualita' predefiniti, fatta comunque salva la titolarita' della presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali; h) verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati; i) adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.