(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  13, comma 23 della legge regionale 15 maggio 2002,
n. 13, «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002» che cosi'
recita:  «Sono  disciplinati  con regolamento gli interventi a favore
degli immigrati, di cui all'Art. 3 della legge regionale 10 settembre
1990, n. 46, relativi a:
      a) promozione   e   finanziamento   di   progetti  di  sostegno
scolastico;
      b) promozione  e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per
adulti e minori;
      c) finanziamento  di  iniziative  per  una  civile  convivenza,
campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali
e  corsi  di  educazione  civica  promossi  da  associazioni  ed enti
locali.»;
    Visto il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2003, n.
0400/Pres.  con  il  quale e' stato approvato il regolamento relativo
alla lettera a) del comma citato;
    Considerato  che sta per essere concluso anche l'iter procedurale
relativo al regolamento relativo alla lettera b) del comma stesso;
    Visto   altresi'  l'Art.  13,  comma  24  della  legge  regionale
15 maggio  2002,  n.  13  sunnominata, che cosi' recita: «Il servizio
autonomo  per l'immigrazione puo' avvalersi, mediante convenzione, di
associazioni  aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo
di  cui  all'Art. 5 della legge regionale n. 46/1990 o al registro di
cui  all'Art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  di  comprovata  esperienza per lo svolgimento di servizi nei
seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente
qualificati:
      a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;
      b) inserimento   nelle   strutture   scolastiche   e   rapporti
scuola-famiglia;
      c) consulenza  giuridico-legale  a  favore  degli enti locali e
delle associazioni operanti nel settore;
      d) inserimento   occupazionale,  con  particolare  riguardo  al
lavoro domestico.»;
    Visti  i  commi  46  e  47  dell'Art.  4,  della  legge regionale
29 gennaio  2003,  n.  1 «Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)», con i
quali vengono definiti gli interventi che comuni, province ed aziende
per  i  servizi  sanitari,  ospedaliere  ed  universitarie di ricerca
possono  rispettivamente attuare nell'ambito dei programmi annuali di
attivita' del servizio autonomo per l'immigrazione (le cui competenze
attualmente  spettano  al  servizio  per  le  politiche  della  pace,
solidarieta' e dell'associazionismo) e viene prevista l'emanazione di
un  regolamento  per  la  disciplina delle modalita' di presentazione
delle domande e di concessione dei benefici;
    Atteso  che,  ai  sensi  dell'Art.  17, comma 2, lettere c) ed e)
della  legge  regionale  3 luglio 2000, n. 13 «Disposizioni collegate
alla  legge  finanziaria  2000»,  il servizio suindicato puo' attuare
interventi  progettuali  direttamente  o  avvalendosi di associazioni
riconosciute  e  degli enti locali e svolge i compiti demandati dalla
giunta  regionale  attinenti  alla  politica attiva nei confronti del
problema   dei  rifugiati  e  profughi  e  richiedenti  asilo,  anche
nell'ambito della normativa statale in materia;
    Visto,  altresi', il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive  modificazioni ed integrazioni recante: «Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero»;
    Preso  atto  che  la  presenza  di  immigrati  nel Friuli-Venezia
Giulia,  ha  registrato  negli  ultimi  dieci  anni un tasso medio di
incremento  del  10%  annuo,  ed  ha  ormai assunto i caratteri di un
fenomeno costante e socialmente rilevante;
    Ritenuto  che gli interventi a sostegno dell'immigrazione debbano
entrare  in  una  fase di sistematicita' e coordinamento con gli enti
locali e le organizzazioni sociali;
    Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all'emanazione  di un
regolamento  per  la  realizzazione di attivita' di sostegno a favore
degli  immigrati  e  delle loro famiglie, di misure per la tutela dei
rifugiati  e  profughi,  di interventi per iniziative a favore di una
civile convivenza;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 799 del 2 aprile
2004;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per la realizzazione di attivita' di
sostegno  a  favore  degli immigrati e delle loro famiglie, di misure
per  la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative
a  favore  di  una civile convivenza», nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 16 aprile 2004
                                ILLY
Regolamento  per  la  realizzazione di attivita' di sostegno a favore
degli  immigrati  e  delle loro famiglie, di misure per la tutela dei
rifugiati  e  profughi,  di interventi per iniziative a favore di una
                         civile convivenza.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente  regolamento  disciplina,  la  concessione  di
contributi,  ai  sensi  dell'Art.  17, comma 2, della legge regionale
3 luglio  2000, n. 13, dell'Art. 13, comma 23, lettera c) della legge
regionale  15 maggio  2002, n. 13 e dell'Art. 4, comma 46 della legge
regionale  29 gennaio  2003,  n.  1,  e la stipula di convenzioni, ai
sensi dell'Art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n.
13,  per  la  realizzazione  di  attivita' di sostegno a favore degli
immigrati  e  delle  loro  famiglie,  di  misure  per  la  tutela dei
rifugiati  e  profughi,  di interventi per iniziative a favore di una
civile convivenza.