(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 13, comma 23 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002» che cosi' recita: «Sono disciplinati con regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'Art. 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a: a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico; b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori; c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.»; Visto il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2003, n. 0400/Pres. con il quale e' stato approvato il regolamento relativo alla lettera a) del comma citato; Considerato che sta per essere concluso anche l'iter procedurale relativo al regolamento relativo alla lettera b) del comma stesso; Visto altresi' l'Art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 sunnominata, che cosi' recita: «Il servizio autonomo per l'immigrazione puo' avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 46/1990 o al registro di cui all'Art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente qualificati: a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi; b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia; c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore; d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.»; Visti i commi 46 e 47 dell'Art. 4, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)», con i quali vengono definiti gli interventi che comuni, province ed aziende per i servizi sanitari, ospedaliere ed universitarie di ricerca possono rispettivamente attuare nell'ambito dei programmi annuali di attivita' del servizio autonomo per l'immigrazione (le cui competenze attualmente spettano al servizio per le politiche della pace, solidarieta' e dell'associazionismo) e viene prevista l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalita' di presentazione delle domande e di concessione dei benefici; Atteso che, ai sensi dell'Art. 17, comma 2, lettere c) ed e) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000», il servizio suindicato puo' attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi di associazioni riconosciute e degli enti locali e svolge i compiti demandati dalla giunta regionale attinenti alla politica attiva nei confronti del problema dei rifugiati e profughi e richiedenti asilo, anche nell'ambito della normativa statale in materia; Visto, altresi', il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Preso atto che la presenza di immigrati nel Friuli-Venezia Giulia, ha registrato negli ultimi dieci anni un tasso medio di incremento del 10% annuo, ed ha ormai assunto i caratteri di un fenomeno costante e socialmente rilevante; Ritenuto che gli interventi a sostegno dell'immigrazione debbano entrare in una fase di sistematicita' e coordinamento con gli enti locali e le organizzazioni sociali; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di un regolamento per la realizzazione di attivita' di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 799 del 2 aprile 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la realizzazione di attivita' di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 aprile 2004 ILLY Regolamento per la realizzazione di attivita' di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, la concessione di contributi, ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dell'Art. 13, comma 23, lettera c) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 e dell'Art. 4, comma 46 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, e la stipula di convenzioni, ai sensi dell'Art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, per la realizzazione di attivita' di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza.