Art. 3.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (attuazione della direttiva
80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione
delle acque minerali naturali), avendo origine da una falda o
giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o
perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e,
eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute. Le acque minerali
naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza
originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali,
oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni
loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di
inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre
caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono
mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni
naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (disciplina delle acque di sorgente
e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva
96/1970/CE) sono destinate al consumo umano allo stato naturale e
imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o
giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu'
emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le
altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono
mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni
naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini
terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924
(regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916,
n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli
stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).
2. I termini «terme», «termale», «acqua termale» «idrotermale»,
«idrominerale» sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle
fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.