Art. 3.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della presente legge si intendono per:
      a) acque  minerali  naturali: le acque che ai sensi del decreto
legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105  (attuazione  della direttiva
80/777/CEE  relativa  alla  utilizzazione  e alla commercializzazione
delle  acque  minerali  naturali),  avendo  origine  da  una  falda o
giacimento  sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o
perforate  e  che  hanno  caratteristiche  igieniche  particolari  e,
eventualmente,  proprieta'  favorevoli alla salute. Le acque minerali
naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza
originaria   e   sua   conservazione,  per  il  tenore  in  minerali,
oligoelementi  e/o  altri  costituenti  ed, eventualmente, per taluni
loro  effetti.  Esse  vanno  tenute  al  riparo  da  ogni  rischio di
inquinamento.   La   composizione,   la   temperatura   e   le  altre
caratteristiche  essenziali  delle  acque  minerali  naturali debbono
mantenersi   costanti  alla  sorgente  nell'ambito  delle  variazioni
naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
      b) acque  di  sorgente:  le  acque  che,  ai  sensi del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (disciplina delle acque di sorgente
e  modificazioni  al  decreto  legislativo  25 gennaio  1992, n. 105,
concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva
96/1970/CE)  sono  destinate  al  consumo umano allo stato naturale e
imbottigliate  alla  sorgente  e  che,  avendo origine da una falda o
giacimento  sotterraneo,  provengano  da  una sorgente con una o piu'
emergenze  naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le
altre  caratteristiche  essenziali  delle  acque  di sorgente debbono
mantenersi   costanti  alla  sorgente  nell'ambito  delle  variazioni
naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;
      c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini
terapeutici,  di  cui  al  regio  decreto  28 settembre 1919, n. 1924
(regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916,
n.   947,   contenente   disposizioni  sulle  acque  minerali  e  gli
stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).
    2.  I  termini «terme», «termale», «acqua termale» «idrotermale»,
«idrominerale»  sono  utilizzati  esclusivamente  in riferimento alle
fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.