Art. 10. Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta 1. Con la deliberazione di estinzione di cui all'Art. 9, la giunta regionale individua un'altra azienda pubblica di servizi alla persona avente finalita' identiche o analoghe, facente parte della medesima zona socio-sanitaria. 2. L'individuazione avviene su proposta del comune ove ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona e d'intesa con l'azienda subentrante e con il comune ove questa ha la sua sede legale. 3. L'azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella proprieta' di tutti. isuoi beni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. In mancanza di un'azienda pubblica di servizi alla persona avente finalita' identiche o analoghe, la giunta regionale indica, quale ente subentrante, il comime nel quale l'IPAB estinta aveva la sua sede legale. 4. All'azienda pubblica di sevizi alla persona individuata ovvero al comune e' trasfeiita la proprieta' dei beni, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta. 5. La deliberazione di estinzipne costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario di tali beni. 6. La deliberazione di estinzone della giunta regionale stabilisce le modalita' del subentro dell'ente ai sensi del comma 3.