Art. 10.
           Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta
    1.  Con  la  deliberazione  di  estinzione  di cui all'Art. 9, la
giunta  regionale individua un'altra azienda pubblica di servizi alla
persona  avente  finalita'  identiche o analoghe, facente parte della
medesima zona socio-sanitaria.
    2.  L'individuazione  avviene  su proposta del comune ove ha sede
legale  l'azienda  pubblica  di  servizi  alla persona e d'intesa con
l'azienda  subentrante  e  con  il  comune  ove questa ha la sua sede
legale.
    3. L'azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra
alla  IPAB estinta nella proprieta' di tutti. isuoi beni e in tutti i
rapporti  giuridici  attivi  e  passivi.  In  mancanza  di un'azienda
pubblica  di  servizi  alla  persona  avente  finalita'  identiche  o
analoghe,  la  giunta  regionale  indica,  quale ente subentrante, il
comime nel quale l'IPAB estinta aveva la sua sede legale.
    4. All'azienda pubblica di sevizi alla persona individuata ovvero
al  comune  e'  trasfeiita  la  proprieta'  dei  beni, con vincolo di
destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.
    5.  La  deliberazione  di  estinzipne  costituisce  titolo per la
trascrizione  e  per la voltura catastale dei beni a favore dell'ente
destinatario di tali beni.
    6.   La   deliberazione   di  estinzone  della  giunta  regionale
stabilisce le modalita' del subentro dell'ente ai sensi del comma 3.