Art. 11.
                    Personale della IPAB estinta
    1.  Il  personale  di  ruolo o comunque con rapporto di impiego a
tempo  indeterminato  presso  l'IPAB  estinta  e'  assegnato  con  la
deliberazione  di estinzione all'ente al quale sono attribuiti i beni
dell'IPAB a norma dell'Art. 10.
    2. L'ente destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro,a
tempo  determinato  e  negli altri rapporti di prestazione d'opera in
corso  al  momento dell'adozione della deliberazione di estinzione di
cui all'Art. 9.
    3.   Al   personale   di   cui   al  comma  1,  fino  al  momento
dell'inquadramento  nei  ruoli  organici  del  personale dell'ente di
destinazione,  continuano  ad applicarsi le norme relative allo stato
giuridico e al trattamento economico vigenti nell'IPAB di provenienza
al  momento  del  trasferimento.  E'  fatto  in  ogni  caso  salvo il
trattamento  economico  in godimento presso la IPAB di provenienza al
momento dell'assegnazione al nuovo ente.