Art. 2. Trasformazione delle IPAB 1. Le IPAB, con le modalita' e i termini di cui all'Art. 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volonta' dei fondatori. 2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all'Art. 4, commi 2, 3 e 5, e' esclusa: a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a Euro 500.000,00; b) nel caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia inferiore a Euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a Euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto; c) nel caso di inattivita' nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell'Art. 4; d) nel caso in cui le finalita' statutarie risultino ai sensi dell'Art. 4 esaurite o non piª conseguibili. 3. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale e' prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.