Art. 2.
                      Trasformazione delle IPAB
    1.  Le IPAB, con le modalita' e i termini di cui all'Art. 4, sono
tenute  a  trasformarsi  in  azienda pubblica di servizi alla persona
ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro,
nel  rispetto  delle  tavole  di  fondazione  e  delle  volonta'  dei
fondatori.
    2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona,
fatto salvo quanto disposto all'Art. 4, commi 2, 3 e 5, e' esclusa:
      a) nel  caso  in  cui  il valore complessivo del patrimonio sia
inferiore a Euro 500.000,00;
      b) nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  del bilancio sia
inferiore  a  Euro  500.000,00,  ovvero  nel caso in cui, pur essendo
l'importo  complessivo  del bilancio superiore a Euro 500.000,00, sia
comunque  insufficiente  per  la  realizzazione delle finalita' e dei
servizi previsti dallo statuto;
      c) nel caso di inattivita' nel campo sociale da almeno due anni
verificata ai sensi dell'Art. 4;
      d) nel  caso  in cui le finalita' statutarie risultino ai sensi
dell'Art. 4 esaurite o non piª conseguibili.
    3.  Per  le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge,
sono  amministrate  da  un commissario straordinario, gli adempimenti
connessi  alla  trasformazione  sono assunti dal medesimo. A tal fine
l'incarico  commissariale  e'  prorogato per il tempo necessario alla
trasformazione.