Art. 3.
                Persone giuridiche di diritto privato
    1. Su istanza delle stesse IPAB e' riconosciuta la natura privata
a  quelle  IPAB  che  continuano  a  perseguire  le proprie finalita'
nell'ambito    dell'assistenza,    in    ordine    alle   quali   sia
alternativamente accertato, secondo quanto disposto all'art. 4:
      a) il carattere associativo;
      b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
      c) l'ispirazione religiosa.
    2.  Ai  fini  del  riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto  privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle
per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
      a) la  nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o
di promotori privati;
      b) l'amministrazione  e la gestione dell'IPAB siano attribuite,
per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
        1)  l'elezione  di almeno la meta' dei componenti dell'organo
collegiale deliberante;
        2) l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
      c) l'attivita'  dell'IPAB  sia esplicata anche sulla base delle
prestazioni  volontarie  dei soci ivi comprese forme di contribuzioni
economiche o donazioni patrimoniali.
    3.  Sono  considerate  IPAB  promosse ed aniministrate da privati
quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
      a) l'atto  costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti
in essere da privati;
      b) almeno   la   meta'   dei   componenti  l'organo  collegiale
deliberante  sia  designata,  ai  sensi  dello  statuto  o  dell'atto
costitutivo originario, da privati;
      c) il  patrimonio  risulti  per la parte maggiore costituito da
beni  risultanti  dalla  dotazione  originaria  o  dagli incrementi e
trasformazioni  della  stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello
svolgimento   dell'attivita'   istituzionale   e   l'ente  non  abbia
beneficiato,  nei  venti  anni  precedenti all'entrata in vigore dlla
presente   legge,  di  finanziamenti  in  conto  capitale  in  misura
superiore   ad   una   quota  del  10  per  cento  della  consistenza
patrimoniale,  ovvero  a  prescindere  dal termine dei venti anni non
abbia  beneficiato  di  contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo
perduto  in  misura  superiore  al  25  per  cento  della consistenza
patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti
pubblici  finalizzati  sia  alla  conservazione  dei beni artistici e
culturali,   sia   all'acquisto,   costruzione   e  ristrutturazione,
riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle
finalita'  statutarie, purchÕ queste ultime garantite dall'accensione
di specifici vincoli di destinazione per i tempi m imi previsti dalla
vigente normativa.
    4.  Sono  considerate  IPAB l'ispirazione religiosa quelle per le
quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
      a) svolgano  come  attivita'  prevalente  il  perseguimento  di
indirizzi  religiosi  o comunqie inquadrino l'opera di beneficenza ed
assistenza nell'aipbito di una piª generale finalita' religiosa;
      b) abbiano   un   collegamento  ad  una  confessione  religiosa
mediante  la  designazione  negli  organi  collegiali deliberanti, in
forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto;
di  appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attivita'
ed  associazioni  religiose,  ovvero  attraverso la collaborazione di
personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
    5.  Anche  al  di  fuori delle condizioni di cui al comma 1, puo'
essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto
delle finalita' statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini
di  cui  all'art.  4, comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui
territorio  l'IPAB  ha  la  sua  sede  legale. Qualora con decreto il
Presidente  della  giunta  regionale,  sentita l'articolazione zonale
della  conferenza  dei  sindaci  ove l'IPAB ha la sua sede legale, si
approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in
associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto
dall'art.  6,  presentando  istanza  entro  centoventi  giorni  dalla
comunicazione del decreto.