Art. 4.
              Procedimento di trasformazione della IPAB
    1. La IPAB presenta alla Regione istanza per la trasformazione in
azienda  pubblica  di  servizi alla persona o in persona giuridica di
diritto privato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
    2.  Nel  caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei casi
di  cui all'Art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) ed intenda mantenere
la  personalita' giuridica di diritto pubblico, allega all'istanza di
trasformazione  in azienda' pubblica di servizi alla persona il piano
di adeguamento di cui all'Art. 8.
    3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso previsto
all'Art.  2,  comma  2,  lettera d), ove disponga di risorse adeguate
alla  gestione  di attivita' e servizi in misura tale da giustificare
il  mantenimento  della  personalita'  giuridica di diritto pubblico,
puo'  deliberare  la  modifica  delle  finalita'  statutarie in altre
finalita'     comunque     attinenti     all'ambito     sociale     o
socio-assistenziale.  La  deliberazione  di  modifica delle finalita'
statutarie  e'  trasmessa  alla Regione ed e' allegata all'istanza di
trasformazione.
    4.  A seguito dell'istanza presentata dalla IPAB e sulla base del
parere  acquisito  dal  comune  ove la IPAB ha la sua sede legale, il
dirigente  della  struttura  regionale competente accerta l'esistenza
dei requisiti che ne consentono la trasformazione in azienda pubblica
di  servizi  alla  persona  ovvero  in  persona  giuridica di diritto
privato.
    5.  Il  comune competente trasmette il parere, di cui al comma 4,
entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta  del dirigente. In deroga a
quanto previsto dall'Art. 2, comma 2, lettere a) e b), il comune puo'
dimostrare  che  le  entita'  del patrimonio o del bilancio, ancorchÕ
inferiori  a  quelle  previste,  non  sono limitative della effettiva
capacita'  delle IPAB di svolgere, in qualita' di azienda pubblica, i
servizi alla persona di rilevante interesse per la comunita' locale.
    6.  La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al comma
4   si   conclude  entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dalla
presentazione  dell'istanza  da  parte  della  IPAB  interessata.  Il
decreto  del  dirigente emanato a chiusura di tale fase e' comunicato
alla IPAB ed al comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
    7.  La  IPAB  per  la quale sia stata accertata l'esistenza delle
caratteristiche  per la trasformazione in azienda pubblica di servizi
alla persona, nei centoventi giorni successivi alla comunicazione del
decreto  di  cui  al comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari
per  la  trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e
provvede  alla  revisione  dello statuto in base alle disposizioni di
cui  al capo II della presente legge. La proposta di nuovo statuto e'
trasmessa al Presidente della giunta regionale per i provvedimenti di
cui all'Art. 5.
    8.  La IPAB per la quale si risontri uno dei casi di cui all'Art.
2,  comma  2,  lettere ), b), c), o d), puo', presentare alla Regione
entro  centoventi  giorni  dall'avvenuta comunicazione del decreto di
cui  al  comma  6,  rispettivamente  il  piano  di adeguamento di cui
all'Art. 8, ovvero la deliberazione di modificazione statutaria. Puo'
presentare,  entro il medesino termine, istanza per il riconoscimento
della  personali giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze e'
acquisito il parere del comune nei termini di cui al comma 4.
    9.  La  IPAB  per  la  quale  siano  accertate le caratteristiche
indicate   nell'Art.   3,   provvede   alla   sua  trasformazione  in
associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto
dall'Art. 6, presentando istanza al Presidente della giunta regionale
entro  centoventi  giorni  dalla  comunicazioie del decreto di cui al
comma  6  del  presente  articolo. La trasformazione si attua tenendo
conto delle originarie finalita' statutarie.
    10.   La   IPAB   per   la   quale  non  siano  accertate  nÕ  le
caratteristiche  per la trasformazione in azienda pubblica di servizi
alla  persona nÕ quelle per la trasformazione in persona giuridica di
diritto  privato,  e'  estinta  secondo  quanto  previsto all'Art. 9,
tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 3, comma 5.