Art. 5. Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona 1. Nell'ipotesi in cui sia accertata la possibilita' della trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richista, il Presidente della giunta regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto trasmesso ai sensi dell'Art. 4, comma 7. Decorso il termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve esprimere il suo parere, il Presidente della giunta regionale puo' decidere apche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento. 2. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Presidente della giunta regionale convoca una conferenza interistituzionale, composta nel modo seguente: a) il sindaco del comune preso cui la IPAB ha sede legale ovvero da un assessore d lui delegato; b) il legale rappresentante della IPAB interessata; c) un rappresentante della giunta regionale. 3. Sulla base delle determinazioni della conferenza interistituzionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della giunta regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso alla trasformazione ovvero di diniego. 4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' assunto dal Presidente della giunta regionale entro centottanta giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere effettuata ai sensi dell'Art. 4, comma 7. 5. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 puo' essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e per l'indizione della conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale termine riprende a decorrere non appena effettuata l'acquisizione dei documenti necessaria ai fini dell'istruttoria e l'acquisizione delle determinazioni della conferenza.