Art. 6.
  Trasformazione della IPAB in persona giuridica di diritto privato
    1.   Ai   procedimenti   per  l'acquisizione  della  personalita'
giuridica  di  diritto  privato da parte della IPAB, dopo la chiusura
del   procedimento  di  accertamento  delle  caratteristiche  che  ne
consentono  la trasformazione, disciplinati dall'Art. 4, si applicano
le  disposizioni  di  cui  alla legge regionale 24 aprile 2001, n, 19
(Delegificazione  della  disciplina  regionale  in materia di persone
giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986,
n.  35  "Norme  di  organizzazione  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  persone  giuridiche  private")  e al
decreto  del  Presidente  della giunta regionale 17 luglio 2001, n. 3
1/R  (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001,
n. 19 in materia di persone giuridiche private).