Art. 7. Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB 1. Gli enti equiparati alle IPAB dall'art.91 della legge 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventÂȘ, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione ai sensi dell'Art. 6 nel termine dei centoventi giorni dall'entrata in vigore della presnte legge e non sono assoggettate al preventivo accertamento di cui al l'Art. 4, comma 4.