Art. 7.
      Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB
    1.   Gli  enti  equiparati  alle  IPAB  dall'art.91  della  legge
6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi
della  gioventÂȘ,  gli  ospizi  dei  pellegrini,  i  ritiri,  eremi ed
istituti   consimili   non   aventi   scopo   civile  o  sociale,  le
confraternite,  congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti,
deliberano   la  propria  trasformazione  in  enti  con  personalita'
giuridica  di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei
requisiti.  Esse  pertanto,  presentano  direttamente  istanza per la
trasformazione ai sensi dell'Art. 6 nel termine dei centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presnte legge e non sono assoggettate al
preventivo accertamento di cui al l'Art. 4, comma 4.