Art. 8.
                         Piano di adegumento
    1. Il piano di adeguamento persegue la finalita' di consentire il
superamento  delle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2, lettere a),
b), e c), la ripresa dell'attivita' nel campo sociale e il coneguente
mantenimento  della  personalita' giuridica di diritto pubblico. Tale
piano  consente  la  trasformazione della IPAB in azienda pubblica di
servizi   alla   persona   quando  sia  stato  portato  a  definitivo
compimento.
    2.  Il  piano  presentato  dalla  IPAB  e' assoggettato alla fase
istruttoria  di  cui  all'Art.  4,  commi  4  e 5, e si. conclude con
decreto  del  dirigente  il quale accerta che il piano di adeguamento
sia  attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore
a centottanta giorni qualora non indicato nel pianp stesso.
    3.  A  seguito  della  chiusura  dlla  fase  istruttoria, entro i
novanta  giorni  successivi,  il  piano  e' approvato con decreto del
Presidente  della  giunta  regionale,  previo  parere  del comune ove
l'IPAB  ha  la  su  sede  legale.  Il  comune esprime il parere entro
sessanta  giorni  dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine
il  Presidente  della  giunta  regionale  puo'  decidere anche in sua
assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
    4.  Il decreto del Presidente della giunta regionale autorizza la
trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona
a  condizione  che  il  piano di adeguamento sia portato a definitivo
compimento.
    5.  La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona
acquista  efficacia  della  dichiarazione  di  accertamento  positivo
dell'avvento compimento del piano di adeguamento da parte del comtme,
su  istanza  dell'IPAB. La dichiarazione di accertamento e' trasmessa
dal comune alla giunta regionale.
    6.  Qualora  il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei
termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento,
la  giunta  regionale  procede  ad  estinguere  l'IPAB seconda quanto
disposto dagli articoli 9,10 e 11.