Art. 8. Piano di adegumento 1. Il piano di adeguamento persegue la finalita' di consentire il superamento delle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2, lettere a), b), e c), la ripresa dell'attivita' nel campo sociale e il coneguente mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona quando sia stato portato a definitivo compimento. 2. Il piano presentato dalla IPAB e' assoggettato alla fase istruttoria di cui all'Art. 4, commi 4 e 5, e si. conclude con decreto del dirigente il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel pianp stesso. 3. A seguito della chiusura dlla fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano e' approvato con decreto del Presidente della giunta regionale, previo parere del comune ove l'IPAB ha la su sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della giunta regionale puo' decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento. 4. Il decreto del Presidente della giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definitivo compimento. 5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia della dichiarazione di accertamento positivo dell'avvento compimento del piano di adeguamento da parte del comtme, su istanza dell'IPAB. La dichiarazione di accertamento e' trasmessa dal comune alla giunta regionale. 6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento, la giunta regionale procede ad estinguere l'IPAB seconda quanto disposto dagli articoli 9,10 e 11.