Art. 9.
                        Estinzione della IPAB
    1.  L'IPAB  e'  dichiarata estinta con deliberazione della giunta
regionale nei seguenti capi:
      a) qualora  ricorra  uno  dei  casi di cui all'Art. 2, comma 2,
lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di
cui  all'Art.  8 o presenti l'istanza di cui all'Art. 3, comma 5 e la
suddetta istanza sia respinta;
      b)  qualora ricorra il caso di cui all'Art. 2, comma 2, lettera
d)  e  l'IPAB  non  abbia  deliberato  la  modifica  delle  finalita'
statutarie secondo quanto disposto dall'Art. 4, comma 3;
      c) nel   caso   di   mancata   presentazione   dell'istanza  di
trasformazione  da  parte dell'IPAB nel termine indicato nell'Art. 4,
ovvero  in  caso  di  accertata  inattivita'  da  parte  degli organi
dell'IPAB  rispetto  agli  adempimenti  richiesti,  sia nella fase di
accertamento  che  in  quella  di  riordino e trasformazione ai sensi
della presente legge;
      d) nel caso indicato nell'Art. 8, comma 6.
    2.  L'estinzione, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma
1, e' richiesta:
      a) dagli organi della IPAB;
      b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
    3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2
e'  acquisito  dalla giunta regionale il parere dei soggetti indicati
nelle  lettere  a) e b) ai quali e' trasmessa, a cura del proponente,
copia dell'atto di proposta.
    4. I  pareri  di  cui  al comma 3 devono pervenire entro sessanta
giorni  dalla  comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la
giunta  regionale puo' procedere a deliberare; ritenendo acquisito il
parere dei soggetti di cui al comma 2.
    5. In  presenza  dei  casi di cui al comma 1, la giunta regionale
puo'  dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'IPAB, acquisiti i pareri
dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.