Art. 9. Estinzione della IPAB 1. L'IPAB e' dichiarata estinta con deliberazione della giunta regionale nei seguenti capi: a) qualora ricorra uno dei casi di cui all'Art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all'Art. 8 o presenti l'istanza di cui all'Art. 3, comma 5 e la suddetta istanza sia respinta; b) qualora ricorra il caso di cui all'Art. 2, comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalita' statutarie secondo quanto disposto dall'Art. 4, comma 3; c) nel caso di mancata presentazione dell'istanza di trasformazione da parte dell'IPAB nel termine indicato nell'Art. 4, ovvero in caso di accertata inattivita' da parte degli organi dell'IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge; d) nel caso indicato nell'Art. 8, comma 6. 2. L'estinzione, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e' richiesta: a) dagli organi della IPAB; b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale. 3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 e' acquisito dalla giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali e' trasmessa, a cura del proponente, copia dell'atto di proposta. 4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la giunta regionale puo' procedere a deliberare; ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2. 5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la giunta regionale puo' dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.