Art. 2.
                          S t r u m e n t i
    1.  Le  finalita' di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite le
seguenti azioni:
      a) il  servizio civile volontario prestato ai sensi della legge
6 marzo 2001, n. 64, da giovani di ambo i sessi, di eta' compresa tra
i  18  e  i  28  anni per un periodo variabile da 6 a 12 mesi, presso
organizzazioni   ed  enti  di  diritto  privato  e  pubblico,  dietro
compensi,  crediti  e  benefici di cui all'Art. 6, commi 1, 2, 3 e 7,
nonche' all'Art. 14, comma 1, lettera a);
      b) il  servizio civile quale servizio sociale volontario svolto
da  adulti  ed  anziani, per un periodo variabile da 8 fino a 24 mesi
presso organizzazioni ed enti privati e pubblici, in seguito al quale
i  volontari conseguono i crediti e benefici di cui all'Art. 6, commi
1, 4, 5, 6, e 7, e all'Art. 14, comma 1, lettera a).