Art. 2. S t r u m e n t i 1. Le finalita' di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite le seguenti azioni: a) il servizio civile volontario prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, da giovani di ambo i sessi, di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo variabile da 6 a 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto privato e pubblico, dietro compensi, crediti e benefici di cui all'Art. 6, commi 1, 2, 3 e 7, nonche' all'Art. 14, comma 1, lettera a); b) il servizio civile quale servizio sociale volontario svolto da adulti ed anziani, per un periodo variabile da 8 fino a 24 mesi presso organizzazioni ed enti privati e pubblici, in seguito al quale i volontari conseguono i crediti e benefici di cui all'Art. 6, commi 1, 4, 5, 6, e 7, e all'Art. 14, comma 1, lettera a).