Art. 3.
                        Settori d'intervento
    1.  L'impiego  dei  volontari  di  cui  all'Art.  2, comma 1, non
determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  ed  avviene
nell'ambito di progetti e interventi riguardanti i seguenti settori:
      a) assistenza sanitaria e sociale;
      b) reinserimento  sociale nonche' altri interventi di carattere
sociale, in particolare interventi di emergenza;
      c) educazione, servizio giovani e promozione culturale;
      d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
      e) protezione civile;
      f) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
      g) cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra
i popoli;
      h) attivita' di tempo libero e di educazione sportiva.