Art. 3. Settori d'intervento 1. L'impiego dei volontari di cui all'Art. 2, comma 1, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ed avviene nell'ambito di progetti e interventi riguardanti i seguenti settori: a) assistenza sanitaria e sociale; b) reinserimento sociale nonche' altri interventi di carattere sociale, in particolare interventi di emergenza; c) educazione, servizio giovani e promozione culturale; d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico; e) protezione civile; f) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; g) cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli; h) attivita' di tempo libero e di educazione sportiva.