Art. 4.
                Sistema informativo e di monitoraggio
    1. L'amministrazione provinciale predispone:
      a) un sistema informativo e una banca dati dei progetti e degli
interventi  proposti, allo scopo di assicurare un rapido orientamento
ed  un'ampia scelta ai cittadini, nonche' di favorire il contatto tra
il volontariato e il mercato del lavoro;
      b) un sistema provinciale di monitoraggio al fine di assicurare
il  rispetto  degli  obblighi  e  doveri  delle  parti coinvolte, per
garantire  che  il  servizio  si  traduca  in un'effettiva crescita e
valorizzazione della persona.