Art. 4. Sistema informativo e di monitoraggio 1. L'amministrazione provinciale predispone: a) un sistema informativo e una banca dati dei progetti e degli interventi proposti, allo scopo di assicurare un rapido orientamento ed un'ampia scelta ai cittadini, nonche' di favorire il contatto tra il volontariato e il mercato del lavoro; b) un sistema provinciale di monitoraggio al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e doveri delle parti coinvolte, per garantire che il servizio si traduca in un'effettiva crescita e valorizzazione della persona.