Art. 5. Carta di riconoscimento del servizio civile 1. E' istituita la carta di riconoscimento del servizio civile per i volontari di cui all'Art. 2, comma 1, in cui vengono registrati i servizi resi nell'ambito dell'attivita' svolta e la formazione seguita, nonche' i crediti e benefici conseguiti e spendibili in seguito all'attestazione delle relative prestazioni. 2. La giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli ambiti di spendibilita' dei crediti e benefici risultanti in base ai servizi registrati nella carta di riconoscimento del servizio civile.