Art. 5.
             Carta di riconoscimento del servizio civile
    1.  E'  istituita  la carta di riconoscimento del servizio civile
per i volontari di cui all'Art. 2, comma 1, in cui vengono registrati
i  servizi  resi  nell'ambito  dell'attivita'  svolta e la formazione
seguita,  nonche'  i  crediti  e  benefici conseguiti e spendibili in
seguito all'attestazione delle relative prestazioni.
    2.   La   giunta  provinciale  individua,  con  deliberazione  da
pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione, gli ambiti di
spendibilita'  dei  crediti  e benefici risultanti in base ai servizi
registrati nella carta di riconoscimento del servizio civile.