Art. 6.
                         Benefici e crediti
    1.  A  tutti  i  volontari  in servizio civile sono garantite, in
forma  gratuita,  le  prestazioni sanitarie connesse all'espletamento
del servizio volontario.
    2.  Ai volontari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), spettano
l'assegno  per  il  servizio  civile  di cui all'Art. 9, comma 2, del
decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n.  77,  comprese le eventuali
indennita'  da  corrispondere  in caso di servizio civile all'estero,
nonche' tutti gli altri benefici previsti.
    3.  Ai  volontari  di  cui  all'Art.  2,  comma 1, lettera a), in
possesso  dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca, italiana
e/o  ladina  di  cui  all'Art.  4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976,  n.  752,  spetta  l'indennita' prevista
all'Art.  1  dello  stesso decreto; il relativo onere e' a carico del
fondo provinciale per il servizio civile.
    4.   La   giunta  provinciale  determina,  con  deliberazione  da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, il rimborso spese
mensile  a  favore  dei volontari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera
b);  il  relativo  onere  e'  a  carico  del fondo provinciale per il
servizio civile.
    5.  A  tutti  i volontari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b),
sono  garantite  le  assicurazioni  obbligatorie per la copertura del
rischio  di  infortuni  e la responsabilita' civile. I relativi oneri
sono  a  carico  degli enti ed organizzazioni per i quali i volontari
prestano servizio.
    6.  Ai  volontari  di  cui  all'Art.  2,  comma 1, lettera b), e'
corrisposto  un  rimborso  delle spese sostenute per la contribuzione
volontaria  alla  previdenza  sociale,  con  onere a carico del fondo
provinciale per il servizio civile.
    7.   La   giunta  provinciale  determina,  con  deliberazione  da
pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale della Regione, le esenzioni o
riduzioni  sui  tributi locali a favore dei volontari e degli enti di
servizio civile.