(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      53 del 28 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione,  per  favorire la partecipazione della comunita'
valdostana alle scelte dell'amministrazione regionale e la conoscenza
degli   atti   e  dei  programmi  di  rilevanza  regionale,  promuove
l'informazione  e la comunicazione sull'attivita' propria e su quella
degli enti e delle aziende da essa istituiti a fini istituzionali.
    2.  La  Regione,  per  promuovere il pluralismo dell'informazione
quale   condizione  preliminare  per  l'attuazione  dei  principi  di
liberta'  e  democrazia  e  strumento per la crescita della comunita'
valdostana,   sostiene   l'informazione   locale,   anche  attraverso
iniziative  di  promozione, qualificazione e valorizzazione dei mezzi
di  comunicazione  stampata, radiotelevisiva e telematica operanti in
Valle d'Aosta.
    3.   La  Regione,  al  fine  di  tutelare  e  di  valorizzare  le
particolarita' linguistiche della comunita' valdostana, incentiva gli
organi  locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di
programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser, attinenti
alla  realta'  economica,  sociale,  culturale  e istituzionale della
Valle d'Aosta.