Art. 2. Funzioni delle province 1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono attribuite alle province competenti per territorio. 2. Qualora le province a cui sono state attribuite le funzioni non provvedano al loro esercizio, la giunta regionale previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.