Art. 2.
                       Funzioni delle province

    1.  Le  funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18,
sono attribuite alle province competenti per territorio.
    2.  Qualora  le  province a cui sono state attribuite le funzioni
non  provvedano al loro esercizio, la giunta regionale previa diffida
a  provvedere  entro  un  congruo  termine, procede alla nomina di un
commissario ad acta.