Art. 2.
                    Destinatari degli interventi
    Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
      a) i  cittadini  di  origine  abruzzese per nascita o residenza
all'atto  dell'espatrio  da  almeno due anni, i familiari conviventi,
nonche'  i  loro  discendenti che si trovino stabilmente all'estero o
che  rientrano  definitivamente  nella  Regione  dopo  un  periodo di
permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
      b) le   associazioni  degli  abruzzesi  nel  mondo  di  cui  al
successivo Art. 14;
      c) le associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da
almeno  cinque  anni  e  che per statuto svolgano attivita' in favore
delle comunita' nel mondo;
      d) le associazioni degli abruzzesi in Italia fuori Regione.
    I  cittadini  abruzzesi  per  nascita e residenza appartenenti ad
organismi  internazionali,  rappresentanze diplomatiche e consolari e
le  rispettive  famiglie,  non  sono  ammessi  ai  benefici di cui al
comma 1.