Art. 4.
                   Interventi ammessi a contributo
    1.  Sono  ammessi  ai  contributi previsti nel titolo 1-bis della
legge  regionale  n.  47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione
delle barriere architettoniche realizzati:
      a) in  tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di
tali  abitazioni  definite  ai sensi dell'Art. 817 del codice civile,
per le quali e' stata presentata domanda dai soggetti di cui all'Art.
2;
      b) in  tutte  le  parti  condominiali delle abitazioni indicate
alla lettera a), definite ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile.
    2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:
      a) a  garantire, nella misura piu' ampia possibile, l'autonomia
del richiedente nello svolgimento delle attivita' residenziali;
      b) a valorizzare le capacita' residue del richiedente.
    3.   La  congruita'  degli  interventi  rispetto  alle  finalita'
indicate  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  con  la tipologia della
disabilita'  della persona che richiede il contributo e' attestata da
una  commissione  tecnica,  istituita dal comune entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.