Art. 4. Interventi ammessi a contributo 1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo 1-bis della legge regionale n. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati: a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'Art. 817 del codice civile, per le quali e' stata presentata domanda dai soggetti di cui all'Art. 2; b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile. 2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati: a) a garantire, nella misura piu' ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attivita' residenziali; b) a valorizzare le capacita' residue del richiedente. 3. La congruita' degli interventi rispetto alle finalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilita' della persona che richiede il contributo e' attestata da una commissione tecnica, istituita dal comune entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.