Art. 10. Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente «istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe» e successive modificazioni ed integrazioni. 1. All'Art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall'Art. 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli anni di anzianita' assicurativa e contributiva di cui al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'Art. 7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'Art. 5, non possono superare i diciotto.».