Art. 10.
Modifiche  alla  legge  regionale  28 febbraio 1993, n. 3 concernente
«istituzione  dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione
alle persone casalinghe» e successive modificazioni ed integrazioni.

    1.  All'Art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come
sostituito  dall'Art.  7,  comma  1, lettera g) della legge regionale
19 luglio 1998, n. 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Gli anni di anzianita' assicurativa e contributiva di cui
al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell'Art. 7-bis e
quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis dell'Art. 5, non
possono superare i diciotto.».