Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. Per le finalita' di cui a gli articoli 1, 2 e 4 e' autorizzata la spesa annua complessiva di euro 30 milioni. 2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d'intesa con le province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa. 3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 assegnando le risorse alle province. Con i provvedimenti di assegnazione4 dei finanziamenti sono stabilite le modalita' di erogazione degli stessi. 5. Con deliberazione della giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, 3, ivi comprese le tabelle a), b) e c) ed escluso il comma 5, nonche' agli articoli 4 e 9, comma 6 possono essere adeguati in misua non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie li operai ed impiegati. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005. 7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 realizzati nell'anno solare immediatamente precedente. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono considerati come anticipi delle assegnazioni relative all'anno successivo. 8. Le disposizioni di cui all'Art. 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005. 9. Le disposizioni di cui all'Art. 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004. 10. Le disposizioni di cui all'Art. 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Le disposizioni di cui all'Art. 11, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005. 12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 13. A decorrere dal 1° giugno 2005 e' preclusa la possibilita' di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'Art. 3 si applicano con riferimento agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilita' di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, gia' sospesa ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1. 14. Il/La Presidente della Regione e' autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976. n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. 15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.