Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali

    1. Per le finalita' di cui a gli articoli 1, 2 e 4 e' autorizzata
la spesa annua complessiva di euro 30 milioni.
    2.  Gli  interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono attuati in
coerenza  con  le  politiche  sociali, della famiglia e del lavoro di
ciascuna  provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse province
attribuite  ai  sensi  del  comma  1. A tal fine ed in considerazione
della   diversificazione   delle   esigenze   avvertite   a   livello
territoriale  provinciale,  anche in relazione alle diverse dinamiche
dei  mercati  del  lavoro  locali, con regolamento regionale, emanato
d'intesa con le province interessate, sono determinati gli interventi
di  cui  al  comma  1  da  attivare  in ciascuna provincia al fine di
rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa.
    3.  Le  funzioni  amministrative concernenti l'applicazione degli
articoli 1,  2,  3,  4  e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
    4.  La  giunta  regionale  tenuto conto dei fabbisogni finanziari
indicati  dalle  province  autonome  provvede  a  ripartire  i  fondi
previsti  dagli  articoli 1,  2,  3, 4 e 9 assegnando le risorse alle
province. Con i provvedimenti di assegnazione4 dei finanziamenti sono
stabilite le modalita' di erogazione degli stessi.
    5.  Con  deliberazione  della giunta regionale gli importi di cui
agli articoli 1, 2, 3, ivi comprese le tabelle a), b) e c) ed escluso
il  comma 5,  nonche'  agli  articoli 4  e  9, comma 6 possono essere
adeguati  in  misua  non  superiore  alla  variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie li operai ed impiegati.
    6.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano
solo   per  la  copertura  previdenziale  di  periodi  successivi  al
1° gennaio 2005.
    7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate
le  province  autonome  trasmettono  alla  Regione,  entro il mese di
aprile,  i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3
e   4   realizzati  nell'anno  solare  immediatamente  precedente.  I
finanziamenti   non   utilizzati   nell'anno   di   riferimento  sono
considerati   come  anticipi  delle  assegnazioni  relative  all'anno
successivo.
    8. Le disposizioni di cui all'Art. 7 si applicano alle domande di
contributo   presentate   alla  provincia  autonoma  territorialmente
competente successivamente al 1° gennaio 2005.
    9.  Le  disposizioni di cui all'Art. 9 si applicano ai versamenti
volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.
    10.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  10 si applicano a tutti
coloro  che  risultano  iscritti  all'assicurazione volontaria di cui
alla   legge   regionale   28 febbraio   1993,   n.  3  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    11.  Le  disposizioni  di cui all'Art. 11, comma 4 si applicano a
decorrere dall'esercizio finanziario 2005.
    12.  Nelle  leggi  regionali in materia di previdenza integrativa
per  variazione  dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice
stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
    13. A decorrere dal 1° giugno 2005 e' preclusa la possibilita' di
aderire  alle  forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e
28   della   legge  regionale  24 maggio  1992,  n.  4  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28
continuano  ad  applicarsi  limitatamente  agli  eventi  che  si sono
verificati  entro  la  scadenza dell'anno assicurativo in essere alla
data  del  31 maggio  2005.  Con  il  1° luglio 2005 cessano di avere
applicazione  gli  articoli 14  e  15 della legge regionale 24 maggio
1992,   n.   4   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Le
disposizioni  di  cui  all'Art.  3  si applicano con riferimento agli
assegni  regionali  al  nucleo  familiare  spettanti  a decorrere dal
1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere  applicazione  il capo II della legge regionale 25 luglio 1992,
n.   7   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  cessa  la
possibilita'  di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione
alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993,
n.  3  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, gia' sospesa ai
sensi dell'Art. 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.
    14. Il/La Presidente della Regione e' autorizzato/a a coordinare,
con  proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, le
disposizioni  contenute  nella  presente  legge  con quelle contenute
nelle  leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1,
9 dicembre  1976.  n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7,
27 novembre  1993,  n.  19  e  27 febbraio  1997,  n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    15.  I  soggetti  che  alla  data  del 31 dicembre 2004 risultino
debitori   nei  confronti  dell'Amministrazione  regionale  di  somme
indebitamente  percepite  ai sensi delle leggi regionali 11 settembre
1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge stanno restituendo
ratealmente  gli  importi  dovuti,  possono, a domanda da presentarsi
entro  il  30 giugno  2005,  restituire in unica soluzione l'indebito
residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'amministrazione
regionale  verranno  scontate  del  20  per  cento  e dovranno essere
versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione
ad effettuare il versamento.