Art. 4.
     Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo

    1.   La   Regione   eroga  finanziamenti  per  il  sostegno  alla
contribuzione volontaria presso l'I.N.P.S. per i periodi non lavorati
e gia' non coperti da contribuzione figurativa.
    2.  Sono  destinatari/ie  del  contributo  i/le  lavoratori/trici
discontinui/e  autorizzati/e  alla  contribuzione  volontaria  per  i
periodi  non  lavorati  ai  sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono  altresi'  destinatari/ie  del  contributo i/le lavoratori/trici
titolari  di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto  o  programma, ad esclusione di quelli/e iscritti/e ad altra
forma  di  previdenza  obbligatoria  e dei/delle titolari di pensione
diretta.  Sono  inoltre  esclusi/e  i/le  componenti  degli organi di
amministrazione  e  controllo  delle  societa'  e i/le partecipanti a
collegi e commissioni.
    3. La Regione interviene con un contributo in misura non supenore
a Euro 1.780,00 annui, per un periodo massimo per ciascun anno di sei
mesi  e  nell'arco  della  vita lavorativa di trentatre mesi, fino al
raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  ottenere  la pensione di
anzianita'  o  di  vecchiaia,  il contributo e' a fondo perduto per i
primi  diciotto mesi, mentre viene erogato a titolo di prestito per i
mesi  successivi  al  diciottesimo.  Il  suddetto limite massimo puo'
essere   diminuito   in   relazione   alle   diverse   tipologie   di
lavoratori/trici   discontinui/e,   secondo   quanto   previsto   dal
regolamento di cui al comma 5.
    4.  I  soggetti  di  cui al comma 2, per beneficiare del sostegno
regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      a)  residenza  e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da
lmeno cinque anni;
      b) auorizzazione ad effettuare i versamenti volonta del periodi
non lavorati;
      c)  condizione  economica  del  nucleo familiare entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui al comma 5;
      d) immediata   disponibilita'  allo  svolgimento  di  attivita'
lavorative,  formative,  di  inserimento  lavorativo  e di ogni altra
autivita'  individuata  dai servizi competenti secondo le diposizioni
provinciali.
    5.  Con regolamento regionale, approvato d'intesa con le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilita la condizione economica
del   nucleo  familiare  di  cui  al  comma  4,  nonche'  ogni  altra
disposizione  necessaria  all'attuazione  del  presente  articolo. Il
predetto   regolamento   puo'  prevedere  il  ricorso  a  sistemi  di
valutazione  della  condizione medesima, anche differenziati, tali da
garantire   omogeneita'   con   i  sistemi  adottati  dalle  province
nell'ambito  delle  rispettive  politiche  sociali. In alternativa ai
cinque   anni  di  residenza  e  domicilio  di  cui  al  comma  4  e'
riconosciuta  la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno
immediatamente  antecedente  la domanda. Le modalita' e i termini per
la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono
stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento.
    6.  Il  contributo  di cui al presente articolo non e' cumulabile
con  gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n.
7  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ne' con gli altri
interventi previsti dalla presente legge.