Art. 4. Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo 1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla contribuzione volontaria presso l'I.N.P.S. per i periodi non lavorati e gia' non coperti da contribuzione figurativa. 2. Sono destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici discontinui/e autorizzati/e alla contribuzione volontaria per i periodi non lavorati ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' destinatari/ie del contributo i/le lavoratori/trici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma, ad esclusione di quelli/e iscritti/e ad altra forma di previdenza obbligatoria e dei/delle titolari di pensione diretta. Sono inoltre esclusi/e i/le componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i/le partecipanti a collegi e commissioni. 3. La Regione interviene con un contributo in misura non supenore a Euro 1.780,00 annui, per un periodo massimo per ciascun anno di sei mesi e nell'arco della vita lavorativa di trentatre mesi, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianita' o di vecchiaia, il contributo e' a fondo perduto per i primi diciotto mesi, mentre viene erogato a titolo di prestito per i mesi successivi al diciottesimo. Il suddetto limite massimo puo' essere diminuito in relazione alle diverse tipologie di lavoratori/trici discontinui/e, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5. 4. I soggetti di cui al comma 2, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da lmeno cinque anni; b) auorizzazione ad effettuare i versamenti volonta del periodi non lavorati; c) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5; d) immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra autivita' individuata dai servizi competenti secondo le diposizioni provinciali. 5. Con regolamento regionale, approvato d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilita la condizione economica del nucleo familiare di cui al comma 4, nonche' ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. Il predetto regolamento puo' prevedere il ricorso a sistemi di valutazione della condizione medesima, anche differenziati, tali da garantire omogeneita' con i sistemi adottati dalle province nell'ambito delle rispettive politiche sociali. In alternativa ai cinque anni di residenza e domicilio di cui al comma 4 e' riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalita' e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento. 6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ne' con gli altri interventi previsti dalla presente legge.