Art. 5. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente «Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi» e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, come sostituito dall'Art. 1 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 7 e successivamente modificato dall'Art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente: «1. Le rendite dovute ai sensi dell'Art. 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di' successive revisioni sono calcolate, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17.295,00. E' facolta' della giunta regionale rideterminare annualmente con propria deliberazione la suddetta retribuzione, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria.». 2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.