Art. 5.
Modifiche  alla  legge  regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente
«Norme   integrative   per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
 silicosi e l'asbestosi» e successive modificazioni ed integrazioni.

    1.  Il  comma  1  dell'Art.  2 della legge regionale 11 settembre
1961,  n.  8,  come  sostituito  dall'Art.  1  della  legge regionale
23 luglio  1973,  n. 7 e successivamente modificato dall'Art. 1 della
legge regionale 28 ottobre 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le  rendite  dovute  ai  sensi  dell'Art.  1  ai  lavoratori
riconosciuti  affetti  da  silicosi  o  da asbestosi in sede di primo
accertamento  o  di' successive revisioni sono calcolate, a decorrere
dalla  data  del  1° gennaio  2003,  sulla  base  di una retribuzione
convenzionale  annua  pari a euro 17.295,00. E' facolta' della giunta
regionale  rideterminare  annualmente  con  propria  deliberazione la
suddetta  retribuzione,  tenuto conto del decreto ministeriale con il
quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL
per il settore dell'industria.».
    2.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo e' previsto un
maggior onere annuo di euro 28 mila 800.