Art. 6.
Modifiche  alla  legge  regionale  2  gennaio  1976, n. 1 concernente
«Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordita' da rumori» e
              successive modificazioni ed integrazioni.

    1.  Il  comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1976,
n.  1,  come  sostituito  dall'Art. 3 della legge regionale 12 maggio
1978,  n.  8  e  successivamente  modificato  dall'Art. 1 della legge
regionale 28 ottobre 1995. n. ii', e' sostituito dal seguente:
    «1.  La misura della rendita di cui all'Art. 1 e' determinata con
l'applicazione  delle  norme  e dei criteri contenuti nel testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124,
sulla  base  di  una  retribuzione convenzionale annua pari a euro 17
mila  295,  a decorrere dal 1° gennaio 2003. E' facolta' della giunta
regionale  rideterminare  annualmente  la  suddetta  retribuzione con
proprio  provvedimento,  tenuto conto del decreto ministeriale con il
quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL
per il settore dell'industria.».
    2.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo e' previsto un
maggior onere annuo di euro 870 mila.