Art. 6. Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente «Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordita' da rumori» e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, come sostituito dall'Art. 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8 e successivamente modificato dall'Art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995. n. ii', e' sostituito dal seguente: «1. La misura della rendita di cui all'Art. 1 e' determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio 2003. E' facolta' della giunta regionale rideterminare annualmente la suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria.». 2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.