Art. 8. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente «erogazione di contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804». 1. Nel titolo della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 le parole «giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804». sono sostituite dalle parole «costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152». 2. All'Art. 1, comma 1 della legge regionale n. 15/1957, le parole «giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804», sono sostituite dalle parole «costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152». 3. L'Art. 2 della legge regionale n. 15/1957 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. L'assegnazione dei contributi e' fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli enti di cui all'Art. 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.». 4. All'Art. 3, comma 1 della legge regionale n. 15/1957 le parole «all'assessorato della previdenza e assistenza sociale e della sanita» sono sostituite dalle parole «agli uffici provinciali territorialmente competenti». 5. All'Art. 3, comma 2 della legge regionale n. 15/1957, le parole «nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804» sono sostituite dalle parole «nella legge 30 marzo 2001, n. 152».