Art. 8.
Modifiche  alla  legge  regionale  9 agosto  1957,  n. 15 concernente
«erogazione  di  contributi a favore degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale  giuridicamente  riconosciuti a norma del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804».

    1.  Nel  titolo  della  legge  regionale  9 agosto 1957, n. 15 le
parole  «giuridicamente  riconosciuti a norma del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  29 luglio  1947,  n. 804». sono
sostituite  dalle  parole  «costituiti  o  riconosciuti a norma della
legge 30 marzo 2001, n. 152».
    2.  All'Art.  1,  comma  1  della  legge regionale n. 15/1957, le
parole  «giuridicamente  riconosciuti a norma del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  29 luglio  1947,  n. 804», sono
sostituite  dalle  parole  «costituiti  o  riconosciuti a norma della
legge 30 marzo 2001, n. 152».
    3.  L'Art.  2  della legge regionale n. 15/1957 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  2.  -  1.  L'assegnazione  dei contributi e' fatta ai/alle
rappresentanti  delle  sedi  provinciali degli enti di cui all'Art. 1
sulla  base  di  criteri  e  disposizioni  stabiliti  con regolamento
regionale.».
    4. All'Art. 3, comma 1 della legge regionale n. 15/1957 le parole
«all'assessorato  della  previdenza  e  assistenza  sociale  e  della
sanita»   sono  sostituite  dalle  parole  «agli  uffici  provinciali
territorialmente competenti».
    5.  All'Art.  3,  comma  2  della  legge regionale n. 15/1957, le
parole  «nel  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato
29 luglio  1947,  n.  804»  sono sostituite dalle parole «nella legge
30 marzo 2001, n. 152».