Art. 9.
Modifiche  alla  legge  regionale  25 luglio  1992,  n. 7 concernente
«interventi  di  previdenza  integrati  va  a  favore  delle  persone
casalinghe,  dei  lavoratori  stagionali  e  dei coltivatori diretti,
   mezzadri e coloni» e successive modificazioni ed integrazioni.

    1.  All'Art.  4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n.
7,  come  modificato  dall'Art.  6,  comma  1, lettera b) della legge
regionale  19  luglio  1998, n. 6, tra le parole «nei confronti delle
persone»  e  «che  siano  in possesso dei requisiti» sono inserite le
parole  «casalinghe,  residenti  da  almeno cinque anni nella Regione
Trentino-Alto Adige,».
    2.  All'Art.  4,  comma  1  della legge regionale n. 7/1992, come
modificato  dall'Art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n.
6/1998,  la  lettera  a),» e le parole «e di cui all'Art. 8, comma 2,
lettera e)» sono soppresse.
    3.  All'Art.  4,  comma  1  della legge regionale n. 7/1992, come
modificato  dall'Art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n.
6/1998,  e'  aggiunto  il seguente periodo: «in alternativa ai cinque
anni  di  residenza  di  cui  al  presente  comma  e' riconosciuta la
residenza  storica  di quindici anni di cui almeno uno immediatamente
antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo.».
    4.  All'Art.  4  della legge regionale n. 7/1992, come modificato
dall'Art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.  La  definizione  di persona casalinga e' individuata con
regolamento  regionale,  tenuto  particolarmente conto della presenza
all'interno   del   nucleo   familiare   di  figli  o  familiari  non
autosufficienti.
    1-ter.  Il  contributo  di  cui  al presente articolo spetta solo
qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite
con regolamento regionale.».
    5.  All'Art.  4.  comma  2  della legge regionale n. 7/1992, come
modificato  dall'Art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale n.
6/1998, le parole «di anzianita' o» sono soppresse.
    6.  Dopo  il  capo  I  della  legge  regionale  n.  7/1992,  come
modificato  dall'Art.  6,  comma 1 della legge regionale n. 6/1998 e'
aggiunto il seguente:
                             «Capo I-bis

 Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare

                             Art. 6-bis.
                       Finalita' e beneficiai

    1.  Nei  confronti  delle persone casalinghe, residenti da almeno
cinque  anni  nella  Regione  Trentino-Alto  Adige,  in  possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'Art. 3-bis della legge
regionale   24 maggio  1992,  n.  4  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Regione interviene a decorrere
dal l° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione
economica  del  nucleo  familiare del/della richiedente da stabilirsi
con  regolamento  regionale,  varia dal trenta al cinquanta per cento
del  versamento  volontario effettuato e non puo' comunque superare i
500  euro  annui.  Il contributo  non puo' essere erogato per piu' di
dieci anni.
    2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  non  spetta qualora la
condizione  economica  del  nucleo  familiare  del/della  richiedente
supera  i  limiti  stabiliti  con  il regolamento regionale di cui al
medesimo comma 1.
    3.  In  alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1
e riconoscinta  la  residenza  storica di quindici anni di cui almeno
uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.
    4.  La  definizione  di  persona  casalinga  e'  individuata  con
regolamento  regionale,  tenuto  particolarmente conto della presenza
all'interno   del   nucleo   familiare   di  figli  o  familiari  non
autosufficienti.  Le modalita' e i termini per la presentazione della
domanda  e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna
provincia autonoma con proprio regolamento.
    5.  I  regolamenti  regionali  di  cui  al presente articolo sono
sottoposti   al   preventivo   parere  della  competente  commissione
legislativa consiliare.
    6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo
coloro  he sono iscritti all'assicurazione regionale volontaia per la
pensione   alle   persone  casalinghe  di  cui,alla  legge  regionale
28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.».
    7. Il contributo di cui al comma 6 e' incompatibile con gli altri
interventi  previsti  dalla  legge  regionale  25 luglio 1992, n. 7 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e con gli altri interventi
previsti dalla presente legge.
    8.  Per  le  finalita'  previste  dal comma 6 e dall'Art. 4 della
legge  regionale  n. 7/1992, come nioclificato dal presente articolo,
e' previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.