Art. 9. Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente «interventi di previdenza integrati va a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» e successive modificazioni ed integrazioni. 1. All'Art. 4, comma 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'Art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, tra le parole «nei confronti delle persone» e «che siano in possesso dei requisiti» sono inserite le parole «casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige,». 2. All'Art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'Art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998, la lettera a),» e le parole «e di cui all'Art. 8, comma 2, lettera e)» sono soppresse. 3. All'Art. 4, comma 1 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'Art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998, e' aggiunto il seguente periodo: «in alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma e' riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo.». 4. All'Art. 4 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'Art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/1998, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La definizione di persona casalinga e' individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. 1-ter. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.». 5. All'Art. 4. comma 2 della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'Art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 6/1998, le parole «di anzianita' o» sono soppresse. 6. Dopo il capo I della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'Art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/1998 e' aggiunto il seguente: «Capo I-bis Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare Art. 6-bis. Finalita' e beneficiai 1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'Art. 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la Regione interviene a decorrere dal l° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale, varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non puo' comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non puo' essere erogato per piu' di dieci anni. 2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1. 3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 e riconoscinta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda. 4. La definizione di persona casalinga e' individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalita' e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma con proprio regolamento. 5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare. 6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro he sono iscritti all'assicurazione regionale volontaia per la pensione alle persone casalinghe di cui,alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.». 7. Il contributo di cui al comma 6 e' incompatibile con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge. 8. Per le finalita' previste dal comma 6 e dall'Art. 4 della legge regionale n. 7/1992, come nioclificato dal presente articolo, e' previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.