Art. 11. Diritti sociali 1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce piu' deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli polidi, ai profughi e ai rifugiati. 2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa. 3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.