Art. 11.
                           Diritti sociali

    1.  La  Regione  riconosce  e  promuove  i diritti di tutti e, in
particolare,  delle fasce piu' deboli della popolazione e promuove il
rispetto  di  tutti  i  diritti  riconosciuti  dall'ordinamento  agli
immigrati, agli polidi, ai profughi e ai rifugiati.
    2.  La  Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli
anziani  e  i  diversamente abili e si adopera per una loro esistenza
libera e dignitosa.
    3.  La  Regione  opera  per rimuovere le cause che determinano le
disuguaglianze e il disagio.