Art. 14. Istruzione e ricerca 1. La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gradi piu' alti dell'istruzione, maggiori opportunita' personali di crescita ulturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso. 2. La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con universita', fondazioni e istituti di ricerca.