Art. 14.
                        Istruzione e ricerca

    1.  La  Regione  garantisce  e promuove per tutti il diritto allo
studio  e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento
dei  gradi piu' alti dell'istruzione, maggiori opportunita' personali
di  crescita  ulturale  e  civile,  rimuovendo  gli  ostacoli  che ne
limitano l'accesso.
    2.   La  Regione  sostiene  ed  incentiva  la  ricerca  anche  in
collegamento con universita', fondazioni e istituti di ricerca.