Art. 2.
                     Autonomia e partecipazione

    1.  La  Regione  opera  nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla
Costituzione  e  dalle  leggi  dello  Stato  ed  esercita  la propria
autonomia  per  realizzare  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i
cittadini all'attivita' politica, economica e sociale della comunita'
regionale e nazionale.
    2.  La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle
scelte  politiche,  alla  funzione legislativa ed amministrativa e al
controllo  dei  poteri  pubblici  e'  condizione  essenziale  per  lo
sviluppo  della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di
uguaglianza e di liberta' di tutti i cittadini.
    3.  La  Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che
intende  concorrere  con metodo democratico alla vita della Regione e
in  particolare  sostiene  le  iniziative  per  la  realizzazione dei
diritti    e    favorisce   le   forme   di   solidarieta'   sociale,
l'associazionismo  e il volontariato, assicurandone la partecipazione
e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.
    4.  La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il
sistema  degli  enti  locali  e  consulta,  ritenendo il loro apporto
elemento  fondamentale  della  politica  regionale,  i  sindacati dei
lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le
istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli
organismi  in  cui  si  articola  la comunita' regionale e, quando la
materia  lo  richieda,  gli  elettori  della Regione secondo le forme
previste dallo statuto e dal regolamento.
    5.  La  Regione  predispone indagini conoscitive sulle materie di
sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e
ricerca.