Art. 7. Patrimonio culturale 1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identita' della comunita' secondo la storia, le tradizioni e la cultura. 2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali. 3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversita'. 4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunita' piemontese, nonche' quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser. 5. La Regione valorizza il legame con la comunita' dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il piu' ampio processo di conservazione delle radici delle identita' storico-piemontesi.