Art. 7.
                        Patrimonio culturale

    1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche
e   linguistiche   del   Piemonte   e,  in  particolare,  salvaguarda
l'identita'  della  comunita'  secondo  la storia, le tradizioni e la
cultura.
    2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalita'
previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
    3.  La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel
rispetto delle diversita'.
    4.   La   Regione   tutela   e  promuove  l'originale  patrimonio
linguistico   della   comunita'   piemontese,  nonche'  quello  delle
minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
    5. La Regione valorizza il legame con la comunita' dei piemontesi
nel  mondo,  sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il
piu'  ampio  processo  di  conservazione delle radici delle identita'
storico-piemontesi.