(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16-bis
                         del 25 marzo 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        G e n e r a l i t a'
    1.  La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore
della  pratica  non  agonistica degli sport invernali da discesa e da
fondo  quali  strumenti  di  benessere  individuale  e collettivo, di
incontro  e di conoscenza tra soggetti e collettivita' e tra soggetti
e  ambiente  circostante,  di  miglioramento  degli stili di vita, di
valorizzazione  delle  localita'  montane  e delle aree protette e di
impulso allo sviluppo economico delle stesse.
    2.  A  tal fine la Regione individua nell'esercizio del trasporto
pubblico  effettuato  a  mezzo  di  impianti  funiviari,  o  a questi
assimilabili, attivita' di pubblica utilita' e di interesse generale.
    3.  I  sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalita' di
cui  al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei
servizi  pubblici di trasporto regionale e locale cosi' come definiti
dall'Art. 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152.
    4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario, costituiscono
attivita'   di   pubblica  utilita'  l'esercizio  di  piste  da  sci,
infrastrutture   accessorie   ed  opere  di  difesa  e  tutela  della
sicurezza.