(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16-bis del 25 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. G e n e r a l i t a' 1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettivita' e tra soggetti e ambiente circostante, di miglioramento degli stili di vita, di valorizzazione delle localita' montane e delle aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse. 2. A tal fine la Regione individua nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, o a questi assimilabili, attivita' di pubblica utilita' e di interesse generale. 3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalita' di cui al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale cosi' come definiti dall'Art. 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152. 4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario, costituiscono attivita' di pubblica utilita' l'esercizio di piste da sci, infrastrutture accessorie ed opere di difesa e tutela della sicurezza.