Art. 10.
               Generalita' sugli obblighi dei gestori
    1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:
      a) ad   assicurare  agli  utenti  la  pratica  delle  attivita'
sportive  e  ricreative  in condizioni di sicurezza, provvedendo alla
messa  in  sicurezza  ed  alla  gestione di tutte le componenti delle
stesse  e  curando  che  siano  munite  della  prescritta segnaletica
secondo  quanto  disposto  dalla normativa nazionale e dalla presente
legge;
      b) ad  eliminare,  all'interno  delle aree sciabili attrezzate,
tutti  i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche
delle aree stesse;
      c) ad  espone  i  documenti relativi alle classificazioni delle
piste,  alla  segnaletica  e  alle  regole di condotta previste dalla
normativa  nazionale e dalla presente legge, garantendone un'adeguata
visibilita';
      d) ad  assicurare  un  servizio  di  soccorso e trasporto degli
infortunati  lungo  le  piste  in  luoghi accessibili dai piu' vicini
centri  di  assistenza  sanitaria  o  di  pronto  soccorso secondo le
modalita'  indicate  dal  regolamento  di  esecuzione  della presente
legge;
      e) a   fornire  annualmente  ai  settori  interessati  l'elenco
analitico   degli   infortuni   verificatisi   sulle  piste  da  sci,
indicandone ove possibile la dinamica.