Art. 10. Generalita' sugli obblighi dei gestori 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti: a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di tutte le componenti delle stesse e curando che siano munite della prescritta segnaletica secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla presente legge; b) ad eliminare, all'interno delle aree sciabili attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse; c) ad espone i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilita'; d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge; e) a fornire annualmente ai settori interessati l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, indicandone ove possibile la dinamica.