Art. 11. Responsabilita' civile dei gestori 1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza delle attivita' connesse con l'esercizio delle componenti delle aree stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363. 3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di nuove componenti dell'area sciabile attrezzata e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro i termini previsti dall'Art. 4, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.