Art. 11.
                 Responsabilita' civile dei gestori
    1.  Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di
impianti  a  fune,  i  gestori  delle  aree  sciabili attrezzate sono
civilmente  responsabili  della  regolarita'  e della sicurezza delle
attivita' connesse con l'esercizio delle componenti delle aree stesse
e   non  possono  consentirne  l'apertura  al  pubblico  senza  avere
previamente  stipulato  apposito  contratto  di assicurazione ai fini
della  responsabilita'  civile  per danni derivabili agli utenti e ai
terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione
all'uso di dette aree.
    2.  Al  gestore  che  non abbia ottemperato all'obbligo di cui al
comma 1  si  applica  la  sanzione  amministrativa di cui all'Art. 4,
comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
    3.  Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di
impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
per  la gestione di nuove componenti dell'area sciabile attrezzata e'
subordinato  alla  stipula  del  contratto di assicurazione di cui al
comma 1.  Le  concessioni  e  le  autorizzazioni gia' rilasciate sono
sospese  fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il
gestore  non  vi  provveda  entro  i  termini  previsti  dall'Art. 4,
comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.