Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1. Al fine di garantire:
      a) che  la  pratica  non  agonistica  degli  sport invernali da
discesa  e  da  fondo  avvenga  in  condizioni  di sicurezza, in aree
sciabili  attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento
ambientale e paesaggistico;
      b) una  idonea  ed  efficiente  gestione  delle  aree  sciabili
attrezzate;
      c) la  prevenzione di pericoli e danni che possono derivare dal
loro uso;
      d) il  migliore  utilizzo  del  territorio per la pratica degli
sport della neve;
    anche   in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge
24 dicembre  2003,  n.  363  e  sue  modifiche  ed integrazioni ed in
ossequio  alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali
in  tema  di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali
sport la presente legge detta norme in materia di:
      e) costruzione,   adeguamento,  manutenzione  ed  esercizio  di
sistemi  funiviari,  o  ad  essi  assimilabili destinati, in pubblico
servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;
      f) apprestamento ed esercizio di piste da sci;
      g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;
      h) comportamento degli utenti.