Art. 2. F i n a l i t a' 1. Al fine di garantire: a) che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico; b) una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate; c) la prevenzione di pericoli e danni che possono derivare dal loro uso; d) il migliore utilizzo del territorio per la pratica degli sport della neve; anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e sue modifiche ed integrazioni ed in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport la presente legge detta norme in materia di: e) costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture; f) apprestamento ed esercizio di piste da sci; g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate; h) comportamento degli utenti.