Art. 3.
         Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate
    1.  La  realizzazione  e  la gestione delle componenti di un'area
sciabile  attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed
idonee ad influenzare in maniera considerevole l'assetto territoriale
sotto  il  profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate dalle
disposizioni  della  presente  legge,  congiuntamente  alla normativa
urbanistica e territoriale.
    2.  Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste da sci,
slittino ed attrezzi assimilabili sono realizzati anche tenendo conto
delle capacita' ricettive previste dagli strumenti di pianificazione,
e  secondo  modalita'  progettuali tali da assicurare caratteristiche
congrue reciprocamente compatibili.
    3.  I  parametri di congruita' e compatibilita' tra le componenti
impiantistiche  e  sciistiche  sono  determinate  dal  regolamento di
esecuzione della presente legge.