Art. 4.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Sono  aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo
naturale  o  programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate
alla  pratica  degli  sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie
articolazioni;  la  tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di
fondo;  la  slitta  e  lo  slittino  e  altri sport individuati dalla
normativa vigente.
    2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:
      a) gli  impianti  di  risalita,  ivi compresi quelli di accesso
all'area,  di  arroccamento  e  di collegamento, adibiti al trasporto
degli utenti all'interno dell'area;
      b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza
sci  o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonche'
tavole da neve (snowboard);
      c) le  aree  turistico  - ricreative e di servizio connesse con
l'area  attrezzata  principale,  da  questa  raggiungibili  da  parte
dell'utente  e  costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli
stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;
      d) le  infrastrutture  ricreative  per  i  bambini  (c.d. «baby
park») servite o meno da impianti di risalita;
      e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attivita'
con  attrezzi  quali  slitta,  slittino  e  altri  sport  della neve,
differenti da quelli di cui al punto b);
      f) le  aree  attrezzate  e riservate alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con sci e snowboard;
      g) le  aree  marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri
precedentemente  elencati,  che  devono  essere  comunque  preparate,
regolamentate,  delimitate,  segnalate  controllate  e  protette  dai
pericoli contro cui l'utente non puo' premunirsi.
    3.  Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non
delimitate,  non  preparate,  non  controllate  e  non  protette  dal
gestore,  anche  se  rese  piu' facilmente accessibili all'utente per
effetto dell'utilizzo degli impianti.
    4.  Sono  gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate  i  titolari
dell'autorizzazione  all'esercizio degli impianti di risalita e delle
piste,   nonche'  i  soggetti  che,  per  contratto,  ricoprono  tale
qualifica.
    5.  Sono  utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per
tali  intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati
di  sci,  snowboard  o  attrezzi similari e tutti coloro che, pur non
essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile
attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.
    6.  Per  situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle
situazioni,  di  carattere  oggettivo,  che  espongono l'utente ad un
rischio  che non puo' considerarsi connaturato alla pratica dello sci
su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso
e che quest'ultimo non e' in grado di prevedere o individuare durante
la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate.