Art. 4. D e f i n i z i o n i 1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente. 2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata: a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area; b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonche' tavole da neve (snowboard); c) le aree turistico - ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie; d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. «baby park») servite o meno da impianti di risalita; e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attivita' con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b); f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard; g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non puo' premunirsi. 3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese piu' facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti. 4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonche' i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica. 5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi. 6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non puo' considerarsi connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non e' in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate.